AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Prof. Mario Draghi
presidente@pec.governo.it
AL MINISTRO DELLA DIFESA
On. Lorenzo Guerini
udc@postacert.difesa.it
AL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
On. Daniele Franco
mef@pec.mef.gov.it
AL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
On. Enrico Giovannini
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Gen. S.A. Enzo Vecciarelli
stamadifesa@postacert.difesa.it
AL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Gen. C.A. Teo Luzi
crm36736@pec.carabinieri.it
AL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Gen. C.A. Giuseppe Zafarana
rm0010218p@pec.gdf.it
AL CAPO DI STATO MAGGIORE ESERCITO
Gen. C.A. Pietro Serino
statesercito@postacert.difesa.it
AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA
Gen. S.A. Alberto Rosso
stataereo@postacert.difesa.it
AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA
Amm. S. Giuseppe Cavo Dragone
maristat@postacert.difesa.it
AL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Amm. Isp. Capo Nicola Carlone
cgcp@pec.mit.gov.it
Oggetto: Sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale: Esercizio delle prerogative e avvio delle relazioni sindacali. Profili di gravi criticità e illegittimità.
Le sottoscrittici Organizzazioni Sindacali Militari, all’esito degli Stati Generali dei Sindacati Militari tenutisi a Roma il 13 e 14 luglio u.s., hanno proclamato lo stato di agitazione permanente, programmato eventi pubblici a oltranza, nonché iniziative giudiziarie dinanzi alle magistrature competenti.
Le ragioni risiedono nelle risultanze emerse dai lavori parlamentari in svolgimento presso la Commissione Difesa del Senato in merito al Disegno di Legge inerente alla libertà sindacale del personale militare, nella pressoché totale mancanza di ogni forma di dialogo o interazione con le Amministrazioni, che dovrebbero costituire le normali relazioni sindacali, nonché nell’indifferenza totale mostrata dalle stesse riguardo alle innumerevoli e legittime rivendicazioni poste in essere, nel tempo, dalle OO.SS..
A distanza di oltre tre anni dalla nota pronuncia n. 120/2018 del Giudice delle Leggi infatti e nonostante le molteplici iniziative e appelli formulati, il processo di sindacalizzazione risulta volutamente svilito e distorto a causa di timori ingiustificati e veti perentori che sono stati posti. Un’impostazione, questa, connotata da una evidente disattenzione verso un dibattito costruttivo per la democratizzazione della rappresentatività del personale, disancorata da qualsivoglia volontà di costruire bilateralmente, con un confronto costruttivo, un percorso che potesse accompagnare questo processo di cambiamento.
Al riguardo riteniamo doveroso richiamare, fra gli altri, gli artt. 2, 3, 10, 11, 18, 24, 25, 39, 97, 98, 117, 136 Cost.1, artt. 11, 14 e 53 CEDU, artt. 2 e 3 della convenzione OIL n. 87 del 1948, principi e diritti di cui ai punti 5 e 6 della Carta Sociale europea, L. 300/1970 e ss.mm., L. 121/1981, L. 83/2000, art. 1 e 63 D.lgs. 165/2001, artt. 36 e ss. codice civile, per gli evidenti contrasti “sistematici” del D.d.L. in trattazione che, inevitabilmente, allorché non fosse oggetto delle necessarie rivisitazioni, creerà ingenti danni al personale, alle Amministrazioni di appartenenza e alla collettività. Appare opportuno far notare come il testo sia basato su singole e frammentarie casistiche, non su principi finalistici generali, ormai consolidati (es. art. 2087 c.c. e 39 della Costituzione), come usualmente si converrebbe in ambito lavoristico/sindacale.
Con la sentenza in parola – fonte normativa immediatamente applicabile, avente efficacia erga omnes – la Consulta, invece, concluse per l’illegittimità dell’art. 1475, comma 2, D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, prevedendo che i militari potessero costituire associazioni sindacali ed esercitarne i diritti compatibili con tale status, affidando al legislatore di disciplinarne eventuali e ulteriori, beninteso, coerentemente con i principi cardine del nostro ordinamento che recepisce quelli di matrice europea e internazionale, fermi restando i canoni generali della ragionevolezza e proporzionalità, al cospetto dei quali la Corte fonda il suo sindacato e modella, se del caso, l’ordinamento giuridico per conformarlo all’ordine costituzionale.
A tale ultimo riguardo, è del tutto evidente che la Corte si preoccupò di garantire che le realtà sindacali (i.e. Organizzazioni Sindacali, non meri “circoli ricreativi”, ex art. 1475, co. 1, D.lgs. 66/2010 cit.) fossero al più presto attive, poiché, diversamente, lo Stato italiano, prima di ogn’altra responsabilità, avrebbe potuto verosimilmente non ossequiare ai sopracitati obblighi convenzionali o adempiervi a distanza di numerosi anni (artt. 11 e 117 Cost.).
In forza di tale orientamento, le sottoscrittrici OO.SS. si sono legittimamente costituite ed hanno iniziato a operare, ma purtroppo sono state relegate, non certo per loro volontà, in uno svilente limbo giuridico che le ha condotte in una condizione che soddisfa meramente il requisito formale dell’esigibilità della libertà sindacale, ma non certamente quello sostanzialistico della fruibilità ed esercitabilità della stessa. Difatti, a causa di opposizioni e chiusure totali, ingiustificate e illegittime, poste in essere dalle Amministrazioni, le quali, in diretto contrasto con i ridetti principi e normativa applicabile, hanno usato sistematicamente metodi che ostacolano (rectius: annientano) ogni prerogativa sindacale e lavoristica, adducendo motivazioni inconferenti e evitando qualsivoglia riscontro/confronto con le OO.SS.
Uno Stato di diritto, invece, dovrebbe garantire de plano, soprattutto a Parti sociali che rappresentano uomini e donne che sono chiamate a garantire l’applicazione delle leggi e la democrazia del Paese l’esercizio di tali diritti.
Vale la pena rammentare, inoltre, che, ad aggravare lo scenario già fortemente preoccupante, persiste ancora oggi, a distanza di tre anni, la necessità di predisporre le occorrenti misure organizzative, amministrative e contabili volte a consentire la possibilità di conferire le contribuzioni sindacali da parte degli associati, attraverso le trattenute in busta paga, ex artt. 1260 c.c. e ss., come avviene normalmente in tutti i settori professionali.
Un grave inadempimento, testé citato, da parte delle Amministrazioni, che ha assunto persino la forma di distonie intercompartimentali, scaturenti dall’essere o meno amministrativamente gestiti da NoiPa, nonché generato gravi disomogeneità di trattamento tra le OO.SS.
L’Arma dei Carabinieri, infatti, non aderente al sistema NoiPA, ma Amministrativamente autonoma, ha già provveduto al riguardo, ormai da anni, ad operare la ritenuta delle quote sindacali mediante delega stipendiale.
Per non parlare, poi, della coerente esigenza e necessità, che costituisce l’essenza delle attività dell’Organizzazione sindacale, di favorire e consentire alle OO.SS. la possibilità di incontrare il personale direttamente nelle sedi di servizio e impiego, mettendo a disposizione (art. 27 L. 300/70) appositi locali ubicati all’interno dei luoghi di lavoro, al fine di agevolare un’interlocuzione dialettica, sia a livello centrale, sia tra le strutture sindacali periferiche e i corrispondenti comandi territoriali (a livello regionale e provinciale. Prerogative sindacali oggi totalmente precluse, che invece non necessitano di alcuna ulteriore legge per essere esercitate e, per le quali, tra l’altro era stata emanata, su richiesta delle OO.SS., una precisa disposizione attuativa, la 39591 datata 22.08.2019, da parte dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro pro-tempore della Difesa.
Non una mera raccomandazione, pertanto, ma una disposizione immediatamente esecutiva e cogente, alla quale si sarebbe dovuta dare subito attuazione e che invece è stata puntualmente disattesa dalle Amministrazioni interessate, creando gravi ripercussioni al processo di sindacalizzazione in atto e danni alle OO.SS.
Di per sé, questo colpevole atteggiamento, infatti, risulta, ab origine, ostativo all’esercizio di qualunque attività sindacale, a nulla rilevando l’interinale assenza di specifica normativa che surrettiziamente (sine die) rinvii al preliminare accertamento della rappresentatività delle OO.SS. militari, poiché, allo stato, la suddetta condizione costituisce elemento postergabile rispetto all’immediata e concreta esistenza/operatività – sul piano formale e sostanziale – nei termini e modalità già sufficientemente tracciati e auspicati dalla Corte Costituzionale (oltre tre anni orsono). Ciò, nella misura in cui un siffatto vulnus è colmabile, da un lato, con le disposizioni afferenti alla R.M. sopravvissute alle censure e, dall’altro, attraverso la razionalizzazione, il coordinamento e l’applicazione delle discipline già esistenti e finitime.
È dunque, ormai inevitabile, vista l’inerzia e l’ostruzionismo delle Amministrazioni interessate, che le sottoscrittrici OO.SS. rivendichino in tali termini tassativi il proprio ruolo sociale, immediatamente esigibile in forza del dictum della Consulta, formulando alle SS.LL., invito perentorio a provvedere, in senso conforme e attuativo, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, emanando precise disposizioni alle Amministrazioni di riferimento, al fine di dare avvio, anche previo un tavolo paritetico di confronto, alle corrette, fruibili e proficue attività e relazioni sindacali già esercitabili, fondamentali per l’esistenza in vita delle OO.SS.
Persistendo l’assenza di ogni forma di risposta alle ormai tante azioni di rivendicazioni e richieste d’incontro, poste in essere individualmente e collettivamente, nel tempo, le scriventi Organizzazioni Sindacali si vedranno costrette a intraprendere azioni risarcitorie ex art. 28 Cost. e 1218 c.c. per contrasto con i principi di correttezza, trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, nonché azioni volte a ottenere una declaratoria di condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 L. 300/70.
In attesa di un cortese cenno di riscontro si porgono Distinti Saluti.
Roma 02 settembre 2021
ASSODIPROMIL – ASSOMIL – LRM – NSC – SCUDO – SIAM – SIAMO – SILCA – SILMA – SILME – SILMM – SIM MARINA – SINAG – SINAFI – UNARMA – USIF – USMIA
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