MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. DGPM/IV/ 12/ 110082 /0                                                                  Roma 20.09.2002

 

OGGETTO:

D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163. Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze Armate relativo al quadriennio normativo 2002 – 2005 ed al biennio economico 2002 – 2003. Trattamento economico eventuale.

 

1. PREMESSA

Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 - pubblicato sul supplemento n. 155 alla Gazzetta Ufficiale n.178 del 31 luglio 2002 - ha introdotto innovazioni in materia di trattamento economico eventuale del personale militare con particolare riferimento a : compenso per lavoro straordinario (art. 4), indennità operative ed altre indennità (art. 5), trattamento economico di missione (art. 7), trattamento economico di trasferimento (art. 8), compensi forfetari di guardia e di impiego (art. 9), orario di lavoro (art. 11) , licenza ordinaria (art. 12) ed indennità di presenza festiva (art. 15) .

La presente direttiva è volta ad impartire disposizioni esplicative ed applicative del provvedimento in oggetto relativamente al trattamento economico eventuale ed annulla e sostituisce tutte le precedenti in contrasto, poste in essere in vigenza di norme ora esplicitamente abrogate.

 

2. AMBITO APPLICATIVO E DESTINATARI

Il provvedimento è relativo al quadriennio 2002 – 2005 per la parte normativa ed al biennio 2002 – 2003 per la parte economica.

Ha come destinatario il personale militare dell’Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, dell’Aeronautica con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.

 

          3. DECORRENZA

Il provvedimento in esame determina differenti decorrenze in ragione della natura della disposizione. In particolare esplicano effetti a decorrere dal:

                    1 gennaio 2002

nuove modalità di computo del compenso straordinario (art. 4 comma 4);

nuovo computo dell’indennità operativa di base ed altre indennità ( art. 5 commi 1,2,3,4,5, 10,11,15);

indennità di presenza festiva (art. 15);

ogni altra disposizione per la quale non è prevista una decorrenza diversa.

                    1 luglio 2002

incremento indennità giornaliera (art. 5 comma 6);

estensione indennità di campagna (art. 5 comma 7);

incremento indennità di campagna per truppe alpine (art. 5 comma 8), di supercampagna (art. 5 comma 12), per equipaggi fissi di volo (art. 5 comma 12 ), di imbarco (art. 5 commi 9 e 14),di controllo dello spazio aereo ( art. 5 comma 13.

15 agosto 2002 (primo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto recettivo del provvedimento di concertazione).

                              trattamento economico di trasferimento (art. 8).

 

1 settembre 2002 (primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del decreto recettivo del provvedimento di concertazione).

                              trattamento di missione (art. 7).

 

                    1 gennaio 2003

compensi forfetari di guardia e di impiego (art. 9 commi 3, 6, 10);

abrogazione art. 8 D.P.R. 255/99 (alta valenza operativa) e disapplicazione art. 29 D.Lgs. 215/2001.

 

4. INDENNITA' OPERATIVE ED ALTRE INDENNITA' (art. 5)

Indennità operativa di base

Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha modificato la tabella dell’indennità operativa di base. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2002, i nuovi importi sono quelli riportati nella tabella in allegato 2.

Per effetto della modifica della tabella dell’operativa di base, l’art. 28 comma 2 del D.Lgs.8 maggio 2001, n. 215 - che aveva attribuito ai sottotenenti, tenenti, capitani e maggiori l’indennità operativa del grado superiore – è disapplicato ( comma 3 dell’art. 5 del D.P.R. ). Pertanto, il comma in argomento ha risolto definitivamente la problematica evidenziata dalla scrivente, in sede di applicazione dell’art. 28 del D.Lgs. n. 215/2001, con telegramma DGPM/IV/12/1200023/30 del 24 settembre 2001.

Si precisa che, nel caso in cui dall’applicazione della nuova tabella scaturiscano importi inferiori rispetto a quelli attualmente in godimento (es. Capitano e Tenente con più di 29 anni), il personale in questione conserverà il trattamento in godimento in applicazione del comma 5 dell’art. 5.

 

Modalità di computo delle indennità operative: Le indennità verticalizzate.

Le indennità: per reparti di campagna( art. 3 legge 78/83), di supercampagna (art. 4 comma 2 D.P.R. 360/96), di imbarco (art. 4 legge 78/83), di aeronavigazione (art. 5 legge 78/83),di volo (art. 6 legge 78/83), per il controllo dello spazio aereo (art. 7 legge 78/83), supplementare di marcia (art. 8 legge 78/83), supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei (art. 9 legge 78/83), supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede (art. 10 legge 78/83), supplementare per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori, sperimentatori, per piloti istruttori di volo, o di specialità e compensi di collaudo ( art. 13 legge 78/83), dovranno essere commisurate aumentando in misura percentuale l’importo dell’indennità operativa di base spettante in applicazione della tabella in allegato 2.

In particolare si evidenzia che, a modifica di quanto riportato all'art. 4, comma 6 del D.P.R. 255/99 anche l’indennità di marcia deve essere rapportata all’operativa di base indicata nella allegata tabella, con esclusione del grado di 1° Caporal Maggiore per il quale la base di calcolo delle indennità di fuori sede e di marcia continua ad essere pari a 129,11 euro e non a 120,00 euro (nuovo importo dell’indennità operativa di base).

 

Modalità di computo delle indennità operative: Le indennità in misura fissa.

L’ indennità supplementare per servizio idrografico per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali (art. 11 legge 78/83), l’indennità per allievi piloti,per allievi navigatori, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti (art. 14 legge 78/83), l’indennità di volo oraria ( art. 15 legge 78/83) e l’ indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti, installazioni ed infrastrutture militari stazioni radio e radar con compiti tecnico operativi militari di carattere speciale ( art. 16 legge 78/83) dovranno essere commisurate aumentando in misura percentuale l’importo dell’indennità operativa di base previsto per il grado di Maresciallo (euro 154,94) risultando, in tal modo, corrisposte in misura fissa e non diversificata in ragione del grado/anzianità.

 

Nuove percentuali di aumento delle indennità

A seguito delle innovazioni introdotte dal D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ed a modifica di quanto determinato dalla legge 78/83 sono state variate le percentuali di aumento delle sottoindicate indennità con decorrenza 01.07.2002.

indennità di imbarco (art. 5, commi 9 e 14)

l’ indennità di imbarco, prevista dall art. 4, comma 1 legge 78/83, è variata:

          l’indennità di imbarco su navi in superficie dal 170% al 183%;

l’indennità di imbarco per il personale imbarcato sulle unità di seconda linea, dipendenti dal Comando Forze e Pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT) dal 170% al 190%;

l’indennità di imbarco su sommergibili (art. 4 comma 2 legge 78/83) dal 220% al 233%;

 

indennità di aeronavigazione per paracadutisti (art. 5 comma 11)

l’indennità di aeronavigazione per paracadutisti - prevista dall’art. 5 comma 4 e dalla tabella II colonna 3 legge 78/83 per il personale in possesso del brevetto di paracadutista chiamato a prestare servizio presso unità paracadutiste ovvero che svolga la prescritta attività aviolancistica continuativa anche presso altri enti o comandi militari (cd. "fuori corpo") - è modificata , dal 160% al 190%.

indennità per controllo dello spazio aereo ( art. 5 comma 13)

l’ indennità per controllo dello spazio aereo ( art. 7 e tabella IV della legge 78/83) è variata nelle seguenti percentuali:

I grado di abilitazione dal 125% al 135%;

II grado di abilitazione dal 140% al 150%;

III grado di abilitazione dal 175% al 185%.

indennità per equipaggio fisso di volo (art. 5 comma 12)

l’indennità per equipaggio fisso di volo ( art. 6 comma 1 e tabella III legge 78/83, nonché art. 4 comma 4 del D.P.R. 360/96) è incrementata passando dal 135% al 150%.

indennità di campagna (art. 5 comma 8)

l’indennità di campagna per truppe alpine (art. 3 comma 2 legge 78/83) è elevata dal 125% al 160%.

indennità di "supercampagna" (art. 5 comma 12)

l’indennità di "supercampagna" ( art. 4, 2° comma D.P.R. 360/96) è elevata dal 135% al 150%.

 

Per effetto delle suesposte modifiche si riportano in allegato 3 le nuove percentuali delle indennità con i relativi importi spettanti a titolo di trascinamento; nonchè un prospetto aggiornato di tutte le indennità (allegato 4).

 

Disposizioni particolari

Trascinamento delle indennità supplementari connesse al volo (art. 5 comma 10)

Per le indennità supplementari connesse al volo, previste dall’art. 13 della legge 78/83 ai commi 1,2,3,4 e 5 (pronto intervento aereo, piloti collaudatori e sperimentatori, piloti istruttori di volo o di specialità), a decorrere dal 1 gennaio 2002 , i periodi di servizio prestati dal personale nelle suddette condizioni danno luogo alla maggiorazione delle indennità di impiego operativo di base per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino ad un massimo di 20 anni, di una percentuale pari a un ventesimo della differenza tra l’indennità percepita e quella di cui alla tabella dell’operativa di base spettante.

Tenuto conto che il comma in argomento lascia adito a dubbi interpretativi circa i destinatari e le modalità di computo si comunica che, in fase di prima applicazione, la norma deve essere interpretata alla stregua del meccanismo del trascinamento (art. 5 comma 2 del D.P.R. 394/95) ed applicata solo nei confronti del personale percettore della indennità operativa di base.

Si fa riserva di emanare successive disposizioni una volta acquisiti i necessari chiarimenti in materia.

Le percentuali annue di aumento sono riportate in allegato 3.

 

Indennità di campagna. Estensione degli aventi diritto (art. 5 comma 7).

A decorrere dal 1 luglio 2002 l’indennità mensile di impiego operativo per reparti di campagna - prevista all'art. 3 della legge 78/83 e determinata nella misura del 115% dell’indennità operativa di base - deve essere corrisposta a tutto il personale in servizio presso gli enti centrali, territoriali/periferici e scuole.

Tale indennità non può cumularsi con quanto già percepito a titolo di "trascinamento" e deve essere attribuita solo se più favorevole rispetto all’indennità operativa di base in godimento, maggiorata delle percentuali già spettanti a titolo di "trascinamento".

Si precisa che il comma 8 dell’art. 17 della legge 78/83 continua ad esplicare effetti; pertanto, le indennità di cui agli articoli 3 (campagna), 4 (imbarco), 7 (controllo spazio aereo), 14 (allievi piloti, navigatori, osservatori, paracadutisti) della legge 78/83, nonchè tutte le indennità supplementari, non devono essere corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell’art. 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonchè presso le università o all’estero.

La corresponsione dell’indennità esplica effetti ai fini pensionistici e di trascinamento.

 

Indennità giornaliera per controllo spazio aereo, assistente controllore ed indennità di turno (art. 5 comma 6).

Le suddette indennità, previste dall’ art. 4 comma 3 D.P.R. 255/99, sono incrementate, a decorrere dall’ 1.07.2002, di 3,60 euro, 2,60 euro e di 1,60 euro.

Pertanto i nuovi importi in euro sono:

 

CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO

7,22

ASSISTENTI CONTROLLORI

5,18

TURNISTI (TURNI CONTINUATIVI)

2,63

 

Indennità pensionabile spettante al personale militare delle Capitanerie di Porto ed al personale militare destinato presso gli Stabilimenti militari di pena (art. 5 comma 16).

Tale indennità, prevista dall’ art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, a far data dal 1 gennaio 2002 , è elevata dal 25% al 30%.

Gli importi aggiornati sono riportati all’ allegato 5.

 

e) Norme a salvaguardia del maturato economico (art. 5 commi 4 e 5).

Si evidenzia che i commi 4 e 5 dell’art. 5 del D.P.R. 163/2002 richiamano gli stessi principi già introdotti dall’art. 4 commi 2 e 4 del D.P.R. 255/99. Pertanto, con riferimento all’applicazione di tali disposizioni, si richiama il punto 3 paragrafi 2 "Diritto di opzione" e 4 "Assegno ad personam al personale che transita nel ruolo/carriera superiore o in S.P. " della circolare applicativa DGPM /IV/12/126955/F30 del 14.10.99.

Ai fini del computo del trascinamento, per l’esercizio dell’opzione (art. 5, comma 4), bisognerà tener conto anche del trascinamento delle indennità supplementari connesse al volo (art. 5, comma 10).

 

5. TRATTAMENTO DI MISSIONE ( art. 7 )

L’art. 7 ha efficacia a far data dal 1.09.2002.

Tale articolo ha determinato :

Comma 1

"Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia".

Il citato comma ha modificato l’art. 6 comma 1 del DPR 255/99 in quanto:

ha sostituito " mezzo proprio" con "mezzo non di proprietà dell’ Amministrazione";

ha eliminato l’espressione "per la classe consentita a tariffa d’uso" riferita al costo del biglietto ferroviario;

ha precisato che al personale non autorizzato va rimborsato il costo del biglietto ferroviario a tariffa intera di 1^ classe comprensivo degli eventuali supplementi (con esclusione di quelli connessi con treni di lusso o speciali) che sarebbero stati rimborsati in relazione all’orario di partenza, sempre che i tempi di missione risultino adeguati ai tempi di percorrenza.

ha ribadito che al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, cui sia consentito l’uso del mezzo proprio di trasporto e per questo sia stato debitamente autorizzato, spettano i rimborsi e le indennità secondo le disposizioni già vigenti in materia.

Comma 2

"Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di I classe, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell’albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso".

Sono estesi a tutto il personale militare non dirigente i rimborsi relativi:

al biglietto ferroviario della I classe;

al biglietto per vagone letto a comparto singolo, solo in alternativa al pernottamento fuori sede;

alla spesa per l’albergo di prima categoria.

Tali innovazioni hanno parzialmente modificato quanto previsto dall’art. 12 della L. 836/73 e dall’art. 2 della L .417/78.

 

Comma 3

"Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede".

 

Tale media dovrà essere calcolata in base alle tariffe degli alberghi della categoria utilizzata convenzionati a livello nazionale o, se più conveniente, da quelli convenzionati a livello locale.

Tale disposizione modifica l’art. 1, comma 68, della legge 662/96 nel senso che il rimborso della spesa non può superare la misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati, anziché nel limite del costo più basso, e nel contempo circoscrive, nell’ambito della stessa misura, il rimborso della spesa per l’albergo di 1^ categoria di cui al precedente comma 2.

 

Comma 4

"Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi a organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione in via definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di paesi stranieri".

 

Con il presente comma le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del DPR 255/99 sono state estese anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, davanti alla Magistratura dei paesi stranieri.

Inoltre è stata prevista – sia per i procedimenti in patria che all’estero - la possibilità di richiedere di volta in volta il rimborso delle spese di viaggio sostenute, salvo la restituzione delle stesse in caso di sentenza definitiva di condanna, con dolo .

 

Comma 5

"La maggiorazione dell’indennità oraria di missione prevista dall’articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Forze armate è rideterminata in euro 6,00 per ogni ora".

Si precisa che tale maggiorazione riguarda l’indennità oraria di missione per la sola durata del viaggio, secondo le condizioni previste dal comma 3 dell’art. 6 del DPR 255/99.

 

Comma 6

"Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta".

 

La disposizione di cui al comma 6, art. 6 del DPR 255/99 è stata modificata nel senso che, al personale in trasferta che non possa consumare i pasti (pur avendone diritto) può essere rimborsato, sulla base di una dichiarazione autocertificativa (non più per ragioni di servizio comprovate dall’Amministrazione) un importo pari al 100% del limite vigente anziché del 50%.

 

Comma 7

"L’Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’85 per cento delle presumibili spese di vitto".

 

E’ fatto obbligo per l’Amministrazione di anticipare le somme previste, mentre in precedenza gli anticipi venivano concessi solo su richiesta degli interessati. Tale comma modifica quanto stabilito dal DPR 255/99 art. 6, comma 7.

 

Comma 8

"La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l’Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati".

 

A conferma di quanto stabilito dall’art. 6, comma 8 del DPR 255/99 e ad integrazione dello stesso è stato previsto che al personale inviato in missione nella sede di abituale dimora compete il rimborso delle spese documentate relative ai pasti. Considerata la necessità della documentazione posta a base del rimborso, non è applicabile alla fattispecie il disposto di cui al precedente comma 6.

 

Comma 9

"L’Amministrazione, a richiesta dell’interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 100 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate ai pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell’Amministrazione. A richiesta è concesso l’anticipo delle spese di viaggio e del 85% della somma forfetaria".

Con il presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a richiesta dell’interessato, l’Amministrazione può autorizzare preventivamente il rimborso delle spese di viaggio nonché la corresponsione, anch’essa a titolo di rimborso, di una somma forfetaria di 100 euro per ogni 24 ore di missione; a tal riguardo si precisa che la somma forfetaria non è frazionabile nelle 24 ore; pertanto nell’ipotesi di trasferta superiore a 24 ore ma:

inferiore a 48 ore (esempio 45 ore) è pari a Euro 100,00;

inferiore a 72 ore (esempio 50 ore) è pari a Euro .200,00;

uguale a 96 ore è pari a Euro 400,00.

L’opzione può essere valida solo in alternativa all’intero trattamento economico di missione vigente e solo qualora il personale non fruisca di vitto o di alloggio a carico dell’Amministrazione e, comunque, essa deve essere preventivamente autorizzata sulla base della maggiore economicità.

L’opzione in questione, una volta esercitata ed autorizzata, è vincolante.

Il personale che abbia l’obbligo di fruire anche solo di un pasto presso la struttura militare non può esercitare la presente opzione in quanto chè rientrerebbe nella fattispecie indicata come missione con "vitto o alloggio a carico dell’Amministrazione".

Gli importi liquidati come rimborso forfetario non sono assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale e previdenziale.

 

Comma 10

"Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall’Amministrazione".

 

A parziale modifica di quanto previsto all’art. 13 della legge 836/73 è stato introdotto il rimborso delle spese sostenute per l’utilizzo dei mezzi di trasporto urbano o del taxi. Quest’ultimo, però, può essere utilizzato solo in presenza di comprovata indisponibilità dei mezzi pubblici, o – nei casi preventivamente individuati dall’Amministrazione – per impossibilità di servirsi del trasporto pubblico in relazione alla particolarità della missione da svolgere.

 

Comma 11

"I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture non militari sono attestati con dichiarazione dell’interessato sul certificato di viaggio".

 

A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 8 della L. 836/73, per il personale inviato in missione presso strutture non militari i visti di arrivo e di partenza sono attestati con una dichiarazione autocertificativa.

 

6. TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO ( art. 8 )

              L’articolo 8 si applica al personale trasferito a far data dal 15.08.2002.

              Tale articolo ha determinato :

 

Comma 1

"L’Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d’ufficio, previsti dall’articolo 19, comma 8 della legge sulle missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico della Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali".

 

Tale disposizione modifica il limite massimo del peso di 40 quintali elevandolo a 80 quintali solo nell’ipotesi prevista dell’art. 19, comma 8 della L. 836/73.

 

Comma 2

"Il personale trasferito d’autorità, ove sussista l’alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all’incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell’alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino

all’assegnazione dell’alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi".

 

A parziale modifica di quanto disposto dall’art. 7 comma 2 del DPR 255/99 è stata abrogata la riduzione dei benefici di cui alla legge 10.03.87, n° 100 nei casi in cui il personale si trovi nelle condizioni previste dal suddetto comma.

La misura del rimborso è stata convertita in euro 775,00.

 

Comma 3

"Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha la facoltà di optare per la riduzione dell’importo mensile ivi previsto in relazione all’elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi".

 

Il presente comma conferma quanto già dettato dall’art. 7, comma 3, del DPR 255/99 rapportandolo al comma 2 del presente articolo.

 

Comma 4

"A richiesta dell’interessato il rimborso previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3" .

Il sopracitato comma ha integrato il comma 3 dell’art. 1 della L. 86/01 consentendo alla Amministrazione di corrispondere, al personale che abbia optato al posto della indennità mensile per il rimborso del 90% del canone mensile per l’alloggio privato fino a un massimo di £ 1.000.000 mensili (pari a € 516,46), tre mensilità anticipate del rimborso stesso.

 

Comma 5

"Al personale con famiglia a carico trasferito d’autorità che non fruisca dell’alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall’Amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all’atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un’indennità di euro 1500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito".

 

A modifica di quanto stabilito dal DPR 255/99 art. 7, comma 5, l’importo dell’indennità per il personale con famiglia a carico che segua il titolare del trasferimento nella nuova sede è raddoppiato.

La stessa indennità, nella misura ridotta di euro 775,00, è stata prevista anche per il personale senza famiglia a carico o al seguito.

 

Comma 6

"Il personale militare trasferito all’estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità e ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all’estero".

 

Il presente comma ha sancito la possibilità, su opzione del dipendente, in occasione del trasferimento all’estero, di corrispondere indennità e rimborsi previsti dalla normativa vigente per il trasferimento di mobili e masserizie presso un domicilio eletto in territorio nazionale invece che presso la sede estera di destinazione.

 

Comma 7

"In caso di assunzione o rilascio di alloggio di servizio connesso con l’incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell’ambito dello stesso comune".

 

Il succitato comma ha esteso il beneficio già previsto dall’art. 19, comma 8 della L. 836/73, come integrato dal comma 1 del presente articolo, all’ipotesi di assunzione o rilascio di alloggio di servizio connesso con l’incarico nell’ambito dello stesso comune. Le ipotesi di passaggio da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa nell’ambito dello stesso comune che non siano riferite ad alloggio connesso con l’incarico e, quindi, non sia né un ASIR, né un ASI né un ASCG, continuano ad essere regolate dall’art. 11, comma 2, della L. 417/78 e relative circolari applicative.

 

7. COMPENSI FORFETARI DI GUARDIA E DI IMPIEGO ( art. 9 )

ALTA VALENZA OPERATIVA (art. 9 commi 1, 2,10).

 

Per l’anno 2002 il compenso di alta valenza operativa continua ad essere corrisposto secondo le modalità già impartite in applicazione dell’art. 8 del D.P.R. 255/99, dell’art. 9 del D.P.R. 139/2001 e dell’art. 29, comma 4, del D.Lgs. 215/2001.

A tal fine si richiamano le seguenti circolari applicative: il paragrafo 6 della circolare DGPM/IV/12/126955/F30 del 14.10.99 , il paragrafo 10 della circolare DGPM/IV/11-12/56196 del 7.05.2001 ed il telegramma DGPM/IV/12/1200023/30 del 24 settembre 2001.

Il periodo massimo di fruizione, attualmente pari a 60 giorni, può essere elevato a 120 giorni (art. 9, comma 2).

A far data 01.01.2003 sono abrogati gli artt. 8 del D.P.R. 255/99, 9 del D.P.R. 139/2001 ed è disapplicato l’art. 29, comma 4, del D.Lgs. 215/2001. Pertanto, l’alta valenza operativa, dallo 01.01.2003, non sarà più corrisposta (art. 9, comma 10).

 

COMPENSI PER SERVIZI ARMATI E NON DI DURATA PARI O SUPERIORE ALLE 24 ORE (art. 9 commi 3,5).

A decorrere dal 1° gennaio 2003 a tutto il personale impiegato nei "servizi armati e non", di durata pari o superiore alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi

di cui all’art. 11 comma 2 ( " i servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate") è corrisposto un compenso forfetario di guardia nelle misure giornaliere riportate in allegato 6.

L’importo è riconosciuto per ogni otto ore di servizio prestato oltre l’orario di lavoro giornaliero.

Il compenso è corrisposto in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico ed al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.

Si precisa che per "servizi armati e non" si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia che per l’espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale.

 

COMPENSO FORFETARIO DI PROLUNGATO IMPIEGO (art 9 commi 6,7,8).

A far data dal 1.01.2003, al personale impegnato in esercitazioni o operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore, con l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa o nell’aria di esercitazione, spettano i compensi giornalieri riportati in allegato 7.

Tale compenso, che dà attuazione all’articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sostituisce il compenso per lavoro straordinario e non è cumulabile con i trattamenti economici spettanti al personale inviato all’estero.

Le esercitazioni e le operazioni che danno titolo alla percezione del compenso devono essere determinate dai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Pertanto, nel merito, si fa rinvio alle disposizioni che saranno emanate dagli SS.MM.

 

8. ORARIO DI LAVORO (art. 11 commi 3,5,8)

L’ art. 11, nel dettare disposizioni circa l’orario di lavoro, introduce innovazioni in tema di trattamento economico .

In via preliminare è determinato al 3° comma che le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale (36 ore) sono retribuite con il compenso per lavoro straordinario, tenuto conto delle esigenze di servizio. Le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.

Il comma 5 precisa che non sono monetizzabili i riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse con l’impiego in missioni internazionali e concessi all’atto del rientro in territorio nazionale.

Inoltre, fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità pari a 5,00 euro a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero (comma 8).

Per ogni altra disposizione contenuta nell’art. 11 e relativa alla disciplina dei servizi armati e non, alla concessione dei recuperi compensativi ed alle modalità di impiego del personale in turni giornalieri nonché al ricorso, per ragioni di servizio, all’istituto della reperibilità, si fa rinvio alle disposizioni che saranno emanate in merito dagli SS.MM.

 

9. PAGAMENTO DELLA LICENZA ORDINARIA ( art. 12 comma 2)

Il 2° comma dell’art. 12 determina che al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

Si richiama l’attenzione sulla differenza tra tale articolo che disciplina la fattispecie della revoca della licenza ordinaria, già concessa, e l’art. 12 del D.P.R. 394/95 che prevede l’ipotesi di richiamo dalla licenza ordinaria.

 

          10. INDENNITA’ DI PRESENZA FESTIVA (cd. superfestivo – art. 15)

A decorrere dal 1° Gennaio 2002, è stato rideterminato il compenso, che ora è pari a 40 euro lorde, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua 1° maggio, 2 giugno e Ferragosto.

In merito, rispetto alla precedente disposizione (art. 7, comma 2 del D.P.R. 139/2001) si richiama l’attenzione sia sulla variazione dell’importo che sulla introduzione della data del 2 giugno.

Con riferimento al concetto di attività di istituto si ribadisce che per attività di istituto deve intendersi ogni servizio svolto per le finalità istituzionali delle FF.AA. ( foglio DGPM/IV/12/102766 del 9.08.2000).

 

11. DETERMINAZIONE DELLE MISURE ORARIE DEL COMPENSO PER LAVORO
      STRAORDINARIO ( art. 4 comma 4)

 

Con decorrenza 01.01.2002 è soppresso l’articolo 5 del D.P.R. 10.04.1987, n. 150. Di conseguenza le modalità di calcolo della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario non seguono più i criteri di computo indicati nell’abrogato articolo 5 del D.P.R. 150/87 (rapportati allo stipendio base, alla indennità integrativa speciale ed ai ratei della tredicesima mensilità) bensì sono determinati in misura fissa nei seguenti importi orari lordi espressi in euro:

 

LIVELLO

FERIALE

FESTIVO O NOTTURNO

NOTTURNO FESTIVO

V

9,65

10,91

12,59

VI

10,26

11,60

13,39

VI BIS

10,74

12,14

14,00

VII

11,21

12,67

14,62

VII BIS

11,71

13,24

15,27

VIII

12,27

13,87

16,01

IX

13,48

15,24

17,58

 

Per quanto sopra, gli incrementi stipendiali non hanno più effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario.

La succitata disposizione ha come destinatario il personale il cui trattamento economico è strutturato in livelli retributivi (con esclusione, quindi, del personale c.d. "omogeneizzato").

 

IL DIRETTORE GENERALE
Ten. Gen. Bruno SIMEONE

 

Allegato 1
OMISSIS - INDIRIZZI

(da estendere a tutti gli enti dipendenti in Italia ed all’estero a cura dell’ente ricevente)

 

Allegato 2

INDENNITA’ DI IMPIEGO OPERATIVO DI BASE

 

 

GRADO

MISURE MENSILI LORDE

EURO

Tenente Colonnello + 25

402,84

Tenente Colonnello

371,85

Maggiore

343,44

Capitano

333,11

Tenente

299,55

Sottotenente

165,27

Primo Maresciallo + 29

343,44

Primo Maresciallo + 25

333,11

Primo Maresciallo

299,55

Maresciallo Capo + 25

299,55

Maresciallo Capo

278,89

Maresciallo Ordinario + 15

258,23

Maresciallo Ordinario + 10

237,57

Maresciallo Ordinario

180,76

Maresciallo

154.94

Sergente Maggiore Capo +25

299,55

Sergente Maggiore Capo

278,89

Sergente Maggiore +18

258,23

Sergente Maggiore + 15

229,82

Sergente Maggiore

154.94

Sergente

150,00

Caporal Maggiore Capo Scelto +29

278,89

Caporal Maggiore Capo Scelto +25

258,23

Caporal Maggiore Capo Scelto +17

237,57

Caporal Maggiore Capo Scelto

229,82

Caporal Maggiore Capo

180,76

Caporal Maggiore Scelto

154,94

1° Caporal Maggiore (*)

120,00

(*) Per il 1° Caporal Maggiore l’importo mensile dell’impiego operativo di base per il calcolo dell’indennità di fuori sede e di marcia continua ad essere pari ad euro 129,11.

 

Allegato 3

NUOVE PERCENTUALI DELLE INDENNITÀ E RELATIVE MAGGIORAZIONI SPETTANTI A TITOLO DI TRASCINAMENTO

 

 

 

INDENNITÀ

AUMENTO PERCENTUALE INDENNITÀ OPERATIVA DI BASE COME SPETTANTE DALLA TABELLA IN ALLEGATO1

 

AUMENTO PERCENTUALE SPETTANTE A TITOLO DI TRASCINAMENTO

Imbarco Navi di Superficie

 

183%

 

4.15%

Imbarco nei confronti del personale imbarcato sulle unità di seconda linea dipendenti dal Comforpat

 

190%

 

 

4.5%

Imbarco su sommergibili

233%

6.65%

Aeronavigazione Per Paracadutisti

190%

4.5%

 

 

 

Controllo spazio aereo

I LIVELLO

135%

------------------------

II LIVELLO

150%

------------------------

III LIVELLO

185%

I LIVELLO

1.75%

-------------------------II LIVELLO

2.5%

-------------------------

III LIVELLO

4.25%

Equipaggio fisso di volo

150%

2.5%

Supercampagna

150%

2.5%

Campagna per truppe alpine

160%

3%

 

 

TABELLA TRASCINAMENTO INDENNITA’ SUPPLEMENTARI DI VOLO

(Art. 13 commi 1,2,3,4,5 Legge 78/83)

 

Pronto Intervento Aereo per piloti e operatori di sistema reparti da caccia

 

145%

 

2,25%

Pronto Intervento Aereo per piloti di altri reparti

 

85%

 

0.0425%

Pronto Intervento Aereo per Equipaggi Fissi si Volo

 

75%

 

0.0375%

Piloti collaudatori – sperimentatori

230%

6.5%

Piloti istruttori di volo o di specialità

200%

5%

 

 

Allegato 4

   
INDENNITA' OPERATIVE - MISURE MENSILI LORDE - IN EURO
 RIFERIMENTI NORMATIVI: LEGGE 78/83 - D.P.R. 394/95 - D.P.R. 360/96 - D.P.R. 255/99 - D.P.R. __________ .R 163/2002
RUOLI                            
UFF/LI TC +25 TC MAG CAP TEN           S.TEN.      
                             
                             
                             
M.LLI     1°M.+ 29 1°M.+ 25 1° MAR. M.CAPO M.ORD+15 M.ORD+10   M.ORD.   M.LLO    
          M.CAPO+25                  
SERGENTI         S.M.CA.+25 S.M. CAPO S.M.+18   S.M.+15     S.M. SERG.  
TRUPPA           C.M.C.S.+29 C.M.C.S.+25 C.M.C.S.+17 C.M.C.S. C.M.C.   C.M.S.   1° C.M.
402,84 371,85 343,44 333,11 299,55 278,89 258,23 237,57 229,82 180,76 165,27 154,94 150,00 120,00
INDENNITA' FONDAMENTALI:    
OPERATIVA DI BASE 100% 402,84 371,85 343,44 333,11 299,55 278,89 258,23 237,57 229,82 180,76 165,27 154,94 150,00 120,00
OPERATIVA DI CAMPAGNA 115% 463,27 427,63 394,96 383,08 344,48 320,72 296,96 273,21 264,29 207,87 190,06 178,18 172,50 138,00
SUPERCAMPAGNA 150% 604,26 557,78 515,16 499,67 449,33 418,34 387,35 356,36 344,73 271,14 247,91 232,41 225,00 180,00
CAMPAGNA TRUPPE ALPINE 160% 644,54 594,96 549,50 532,98 479,28 446,22 413,17 380,11 367,71 289,22 264,43 247,90 240,00 192,00
AERONAVIGAZIONE:        
Aviogetti 250% 1007,10 929,63 858,60 832,78 748,88 697,23 645,58 593,93 574,55 451,90 413,18 387,35 - -
Paracadutisti 190% 765,40 706,52 652,54 632,91 569,15 529,89 490,64 451,38 436,66 343,44 314,01 294,39 285,00 228,00
Plurimotori/Elic.ri da combat. (Nota 1) 190% 765,40 706,52 652,54 632,91 569,15 529,89 490,64 451,38 436,66 343,44 314,01 294,39 - -
Elicotteri (Nota 1) 160% 644,54 594,96 549,50 532,98 479,28 446,22 413,17 380,11 367,71 289,22 264,43 247,90 - -
Uff. Osservatori 130% 523,69 483,41 446,47 433,04 389,42 - - - - - 214,85 - - -
IMBARCO:        
Superficie 183% 737,20 680,49 628,50 609,59 548,18 510,37 472,56 434,75 420,57 330,79 302,44 283,54 274,50 219,60
Comforpat 190% 765,40 706,52 652,54 632,91 569,15 529,89 490,64 451,38 436,66 343,44 314,01 294,39 285,00 228,00
Sommergibili 233% 938,62 866,41 800,22 776,15 697,95 649,81 601,68 553,54 535,48 421,17 385,08 361,01 349,50 279,60
VOLO:        
Equipaggi Fissi di Volo 150% 604,26 557,78 515,16 499,67 449,33 418,34 387,35 356,36 344,73 271,14 247,91 232,41 225,00 180,00
Sperimentatori (Nota 2) 150% 604,26 557,78 515,16 499,67 449,33 418,34 387,35 356,36 344,73 271,14 247,91 232,41 225,00 180,00
CONTR.SPAZIO AEREO:        
1° Grado 135% 543,83 502,00 463,64 449,70 404,39 376,50 348,61 320,72 310,26 244,03 223,11 209,17 202,50 162,00
2° Grado 150% 604,26 557,78 515,16 499,67 449,33 418,34 387,35 356,36 344,73 271,14 247,91 232,41 225,00 180,00
3° Grado 185% 745,25 687,92 635,36 616,25 554,17 515,95 477,73 439,50 425,17 334,41 305,75 286,64 277,50 222,00
INDENNITA' SUPPLEMENTARI:                              
INC. SUBACQUEI/AEROSOCC. 180% 725,11 669,33 618,19 599,60 539,19 502,00 464,81 427,63 413,68 325,37 297,49 278,89 270,00 216,00
PRONTO INTERVENTO:                              
Piloti caccia 145% 584,12 539,18 497,99 483,01 434,35 404,39 374,43 344,48 333,24 262,10 239,64 224,66 217,50 174,00
Piloti altri reparti 85% 342,41 316,07 291,92 283,14 254,62 237,06 219,50 201,93 195,35 153,65 140,48 131,70 127,50 102,00
Equipaggi Fissi di Volo 75% 302,13 278,89 257,58 249,83 224,66 209,17 193,67 178,18 172,37 135,57 123,95 116,21 112,50 90,00
PILOTI COLLAUDAT./SPERIM. 230% 926,53 855,26 789,91 766,15 688,97 641,45 593,93 546,41 528,59 415,75 380,12 356,36 345,00 276,00
ISTRUTTORI DI VOLO/SPECIAL. 200% 805,68 743,70 686,88 666,22 599,10 557,78 516,46 475,14 459,64 361,52 330,54 309,88 300,00 240,00
COLLAUDO AEROMOBILI 12% 48,34 44,62 41,21 39,97 35,95 33,47 30,99 28,51 27,58 21,69 19,83 18,59 18,00 14,40
TRUP.SBARCO/UNITA' ANFIBIE 60% 241,70 223,11 206,06 199,87 179,73 167,33 154,94 142,54 137,89 108,46 99,16 92,96 90,00 72,00
MARCIA 180% 725,11 669,33 618,19 599,60 539,19 502,00 464,81 427,63 413,68 325,37 297,49 278,89 270,00 232,39
COMANDO 30% 120,85 111,56 103,03 99,93 89,87 83,67 77,47 71,27 68,95 54,23 49,58 46,48 45,00 36,00
MANCATO ALLOGGIO 70% 281,99 260,30 240,41 233,18 209,69 195,22 180,76 166,30 160,87 126,53 115,69 108,46 105,00 84,00
FUORI SEDE 180% 725,11 669,33 618,19 599,60 539,19 502,00 464,81 427,63 413,68 325,37 297,49 278,89 270,00 232,39
    154,94 154,94 154,94 154,94 154,94 154,94 154,94 154,94 154,94 154,94 154,94 154,94 154,94 154,94
INDEN.  IN MISURA FISSA:                              
OPERAT. POLIGONI/ST RADIO:    
Maggiorazione 25% 25% 38,74 38,74 38,74 38,74 38,74 38,74 38,74 38,74 38,74 38,74 38,74 38,74 38,74 38,74
Maggiorazione 50% 50% 77,47 77,47 77,47 77,47 77,47 77,47 77,47 77,47 77,47 77,47 77,47 77,47 77,47 77,47
Maggiorazione 75% 75% 116,21 116,21 116,21 116,21 116,21 116,21 116,21 116,21 116,21 116,21 116,21 116,21 116,21 116,21
              Maggiorazione 100% 100% 154,94 154,94 154,94 154,94 154,94 154,94 154,94 154,94 154,94 154,94 154,94 154,94 154,94 154,94
SERVIZIO IDROGRAFICO 36% 55,78 55,78 55,78 55,78 55,78 55,78 55,78 55,78 55,78 55,78 55,78 55,78 55,78 55,78
VOLO ORARIA 2% 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10
ALL. PILOTI  E  ALL. NAVIG. 60% 92,96 92,96 92,96 92,96 92,96 92,96 92,96 92,96 92,96 92,96 92,96 92,96 92,96 92,96
ALL. OSSERV.  E  ALL. PARAC. 30% 46,48 46,48 46,48 46,48 46,48 46,48 46,48 46,48 46,48 46,48 46,48 46,48 46,48 46,48
                             
Nota 1: Sergenti Maggiori con - di 14 anni di servizio militare e Sergenti e gradi corrispondenti.
   
Aeronavigazione Avioggetti 230%  
Plurimotori / Elicotteri da combat. 170%  
Elicotteri 140%  
               
   
Nota 2: Sergenti Maggiori con - di 14 anni di servizio militare e Sergenti e gradi corrispondenti.
   
Sperimentatori 130%  
               

 

Allegato 5

INDENNITA’ PENSIONABILE – CAPITANERIE DI PORTO ED ISTITUTI DI PENA

 

IMPORTO MENSILE LORDO

Dal 1° gennaio 2002

Dal 1° gennaio 2003

 

Ten.Col.

 

203,28

 

214,80

 

Maggiore

 

203,28

 

214,80

 

Capitano

 

199,50

 

210,81

 

Tenente

 

197,70

 

208,89

 

S.Tenente

 

189,66

 

200,43

 

Aiutante

 

193,11

 

204,06

 

M.llo Capo

 

184,41

 

194,88

 

M.llo Ordinario

 

178,68

 

188,82

 

Maresciallo

 

173,10

 

182,91

 

Serg. Magg. Capo

 

177,87

 

187,95

 

Serg. Magg.

 

167,37

 

176,85

 

Sergente

 

166,56

 

175,60

 

C.M.C.S.

 

149,82

 

158,31

 

C.M.C.

 

136,38

 

144,12

 

C.M.S.

 

124,74

 

131,82

 

1° C.M.

 

114,75

 

121,20

 

Volontari in ferma breve

 

114,75

 

121,20

 

 

Allegato 6

COMPENSO FORFETARIO DI GUARDIA

 

GRADO

 

FASCIA

 

IMPORTO

1° Cap. Magg.

Cap. Magg. Capo

Cap. Magg. Scelto

Cap. Magg. Capo S.

Sergente

Sergente Magg.

 

 

I

 

 

 

 

 

34,00

Serg. Magg. Capo

Maresciallo

M.llo Ordinario

M.llo Capo

S.Tenente

 

 

 

II

 

 

 

37,00

Primo Maresciallo

Tenente

Capitano

 

 

III

 

 

40,00

Maggiore

Ten.Col.

 

 

 

IV

 

 

 

45,00

 

 

Allegato 7

 

COMPENSO FORFETARIO D’IMPIEGO

GRADO

FASCIA

LUNEDÌ’ / VENERDI’

SABATO DOMENICA E FESTIVI

1° Cap. Magg.

Cap. Magg. Capo

Cap. Magg. Scelto

Cap. Magg. Capo S.

Sergente

Sergente Magg.

 

 

I

 

 

 

62,00

 

 

 

124,00

Serg. Magg. Capo

Maresciallo

M.llo. Ordinario

M.llo Capo

S.Tenente

 

 

II

 

 

 

66,00

 

 

 

131,00

Primo Maresciallo

Tenente

Capitano

 

III

 

 

72,00

 

 

143,00

Maggiore

Ten. Col.

 

IV

 

 

85,00

 

 

165,00