SINDACATO ITALIANO AUTONOMO MILITARE ORGANIZZATO
S.I.A.M.O. ESERCITO

STATUTO

Art. 1
(Principi Fondamentali)

1. È costituito tra il personale dell’Esercito Italiano, con le esclusioni previste dal presente statuto, dalle norme di settore e dalle vigenti disposizioni legislative in materia. Il “Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato Esercito”, in breve “S.I.A.M.O. Esercito” senza scopo di lucro, con sede legale nel Comune di Roma nel rispetto dei doveri e dei principi democratici della Costituzione della Repubblica Italiana e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e si riconosce nei principi di democraticità delle Forze Armate come sancito dall’art. 52 della Costituzione della Repubblica Italiana “L’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

2. Lo Statuto del S.I.A.M.O. Esercito è costituito sui principi cardine: della difesa della libertà quale fine e condizione per lo sviluppo democratico e libero della società; si ispira al principio di uguaglianza senza discriminazione alcuna di sesso, di fede religiosa, etnia o opinioni politiche; si pone quindi, quale garante della manifestazione libera delle idee che ogni iscritto professa al di fuori dell’attività sindacale.

3. Il S.I.A.M.O. Esercito si ispira inoltre al rispetto dei principi di trasparenza e privacy, come dettati dall’ordinamento.

4. Il S.I.A.M.O. Esercito proclama la sua totale indipendenza amministrativa e funzionale, mantenendosi completamente estraneo alla pubblica amministrazione e a partiti, movimenti politici, competizioni politiche e/o amministrative nel rispetto degli art. 97 e 98 della Costituzione della Repubblica Italiana.

5. Le entrate sono costituite esclusivamente dai contributi sindacali degli iscritti corrisposti nelle forme previste dalla legge, tramite le modalità individuate dai regolamenti interni.

6. Le cariche sindacali sono elettive. Il S.I.A.M.O. Esercito promuove la partecipazione femminile alla vita sindacale.

7. Il S.I.A.M.O. Esercito adeguerà il proprio Statuto nel rispetto del quadro normativo nazionale, ritenendosi effettivamente costituito solo a decorrere dal previsto assenso ministeriale. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa integrale riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 2
(Sede)

1. Il S.I.A.M.O. Esercito ha sede nel Comune di Roma in Via Venti Settembre n. 118.
Il Collegio Direttivo Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri può deliberare il trasferimento della sede, purché nel Comune di Roma. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria

Art. 3
(Sigla e Logo)

1. Il logo del SIAMO Esercito consiste, come da riproduzione sotto riportata, in un cerchio di colore grigio, bordato con una cornice di colore blu dove, all’interno è inserita in bianco la dicitura (SINDACATO ITALIANO AUTONOMO MILITARE ORGANIZZATO). Nella parte centrale del cerchio vi è un Atlante stilizzato (figura maschile rappresentata in funzione di membratura architettonica di sostegno) che sostiene un cerchio più piccolo di colore blu. All’interno di questo cerchio vi sono 12 stelle dorate, che richiamano la bandiera europea ed i valori e gli ideali di unità, forza e coesione. Nella parte centrale del cerchio, vi è un’aquila bianca in rilievo (simbolo di forza, saggezza, protezione e libertà). Subito sotto, in bianco, la dicitura S.I.A.M.O. Sotto di essa la dicitura in verde ESERCITO che sovrasta un tricolore italiano, simbolo della nostra bandiera.

2. La sigla e il logo del S.I.A.M.O. Esercito possono essere utilizzati soltanto dagli organi statutari o da essi autorizzati.

Art. 4
(Divieti)

1. È vietato al S.I.A.M.O. Esercito di aderire a federazioni di associazioni sindacali non militari, è comunque possibile aderire o promuovere la costituzione di federazioni sindacali militari e di associazioni culturali, purché si mantengano le condizioni di autonomia e al fine di promuovere iniziative, legislative, organizzative e sociali a tutela del personale militare.

2. È vietato agli iscritti del S.I.A.M.O. Esercito di preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi, anche qualora sia proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e dei corpi di polizia ad ordinamento militare.

3. È esclusa l’adesione di personale non militare, in posizione di riserva, di congedo e dei militari di truppa di cui all’articolo 627, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi, salvo sia successivamente disciplinato da legge. Sono altresì esclusi coloro i quali ricoprono le cariche di vertice, di cui agli articoli 25, 32, e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Ciascun avente titolo, può aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari, fatto salvo quanto diversamente disposto per legge.

Art. 5
(Finalità)

1. Il S.I.A.M.O. Esercito persegue i seguenti scopi: studiare, coordinare ed operare per il raggiungimento degli obiettivi di rappresentanza e di difesa dei diritti e degli interessi dei militari dell’Esercito Italiano senza distinzione di categoria tra il personale in servizio e in ausiliaria sul piano economico, normativo, giuridico, professionale, previdenziale, assistenziale, sanitario, familiare, morale e sociale nel pieno rispetto delle leggi in vigore e nel pieno rispetto degli eventuali divieti che queste dovessero stabilire.

2. Non rientrano nella competenza del S.I.A.M.O. Esercito le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale, salvo successiva regolamentazione di legge.

3. Il S.I.A.M.O. Esercito opera nel pieno rispetto delle leggi e dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana. Per garantire il raggiungimento di tale scopo associativo, il S.I.A.M.O. Esercito: sviluppa iniziative per una costante innovazione della Forza Armata al fine di adeguare l’azione di tutela del personale all’evoluzione del quadro normativo nazionale e internazionale: garantisce il pieno assolvimento dei diritti e dei doveri del militare, per il raggiungimento delle migliori condizioni di vita, di salute e di lavoro, in chiave economico-normativo e sociale, garantendo il benessere del personale nel rispetto dell’uguaglianza di genere.

4. Il S.I.A.M.O. Esercito si prefigge l’obiettivo di difesa e assistenza nelle controversie professionali e nella tutela dei diritti sindacali, mantenendo un costruttivo dialogo con tutte le parti sociali e politiche della nazione, contribuisce alla crescita della cultura della difesa della Patria e della sicurezza del territorio nazionale e mira ad azzerare il divario culturale tra l’ambiente militare e quello civile.

5. Il S.I.A.M.O. Esercito si prefigge il raggiungimento di tali scopi anche tramite l’istituzione di specifici dipartimenti interni gestiti, in autonomia, da dirigenti o iscritti eletti dal Collegio Esecutivo Nazionale.

Art. 6
(Diritti e Obblighi degli iscritti)

1. Possono iscriversi al S.I.A.M.O. Esercito i militari appartenenti all’Esercito Italiano con le esclusioni previste dal presente statuto, dalle norme di settore e dalle vigenti disposizioni legislative in materia. L’iscrizione al S.I.A.M.O. Esercito avviene con domanda nel rispetto delle modalità stabilite dai Regolamenti Applicativi, approvati dalla Direzione Nazionale e con versamento delle previste quote.

2. L’iscrizione dei singoli iscritti al S.I.A.M.O. Esercito cessa per deliberazione degli organi del S.I.A.M.O. Esercito nei limiti e secondo le regole stabilite nello Statuto oppure su richiesta del singolo iscritto.

3. L’iscrizione al S.I.A.M.O. Esercito cessa automaticamente a seguito della risoluzione del rapporto di impiego con l’Amministrazione della Difesa.

4. La domanda di iscrizione può essere respinta in caso di condanne penali, sino all’espiazione della pena, e di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con quanto stabilito dal presente Statuto (organizzazioni criminali, segrete, massoniche); tali cause potranno costituire motivo di espulsione dal S.I.A.M.O. Esercito e contestuale rimozione dalla carica eventualmente ricoperta.

5. Ogni iscritto colpito disciplinarmente o amministrativamente a causa della sua azione sindacale, conserva l’integrità dei suoi diritti associativi.

6. Ogni dirigente eletto per ricoprire una carica a qualsiasi livello, in caso di dimissioni volontarie, deve presentarle al rispettivo Collegio di appartenenza al fine di formalizzare l’avvenuta dimissione. Nessuna carica può essere dimessa se non nelle modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

7. Gli iscritti hanno pari diritti senza distinzione di genere; gli iscritti di ogni sesso, possono concorrere alla formazione degli organi direttivi, mediante la partecipazione alle elezioni, in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge e sulla base dei Regolamenti interni e hanno pari diritto alla tutela dei diritti individuali e collettivi e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica. A tal fine il S.I.A.M.O. Esercito promuove con il presente statuto le pari opportunità tra i sessi.

8. Il dissenso rispetto alle scelte assunte dagli organi del S.I.A.M.O. Esercito, si esprimono esclusivamente all’interno degli organi direttivi evitando, in ogni caso, di arrecare danno all’immagine e all’attività del S.I.A.M.O. Esercito

Art. 7
(Organizzazione Periferica)

1. L’organizzazione periferica del S.I.A.M.O. Esercito è composta da:

  1. la Sezione Locale costituisce la struttura di base;
  2. il Collegio Esecutivo Regionale;
  3. la Segreteria Regionale;
  4. il Collegio Regionale Amministrativo;
  5. il Collegio Regionale dei Probiviri.

Art. 8
(Sezione Locale e Regionale)

1. La Sezione Locale costituisce la struttura di base del S.I.A.M.O. Esercito.
Sono considerati dirigenti della Sezione Locale il Segretario e il Vice Segretario.

2. Il Segretario e il Vice Segretario Locale sono eletti dal Congresso della Sezione Locale con le modalità definite dal presente Statuto ovvero dai Regolamenti Applicativi approvati dalla direzione nazionale. Il Segretario, nell’ambito di competenza della Sezione, ha il compito di vigilare sull’osservanza delle disposizioni statutarie, di compiere tutte le attività di pubblicazione e di divulgazione dell’attività del S.I.A.M.O. Esercito, di curare la raccolta delle adesioni ed il tesseramento, di riunire gli iscritti, quando necessario, e non meno di una volta ogni due mesi. È coadiuvato da un Vice Segretario che lo affianca nelle attività e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento. Il Segretario ed il Vice Segretario durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili, per non più di due mandati consecutivi, fatto salvo quanto diversamente disposto per legge.

3. I Collegi di cui ai punti 2, 4 e 5 dell’art.7sono eletti nell’ambito del Congresso Regionale con le modalità definite dallo Statuto ovvero dai Regolamenti Applicativi approvati dal Direttivo Nazionale. Il Collegio Esecutivo Regionale è organo di controllo e coordinamento dell’attività sindacale in ambito regionale. Il Collegio Esecutivo Regionale è composto da nove dirigenti: un Presidente Regionale, un vice Presidente, un Segretario Regionale, un vice Segretario e la Segreteria Regionale composta da cinque membri, eletti dal Congresso Regionale con le modalità definite dallo Statuto ovvero dai Regolamenti Applicativi approvati dal Direttivo Nazionale. Esso coordina tutte le scelte sindacali deliberate dalle strutture locali, attuando le direttive emanate dalla Segreteria Generale. Ad esso, vengono sottoposti per l’esame, da parte della Segreteria Regionale, il rendiconto consuntivo della gestione precedente ed il bilancio preventivo. Entrambi i bilanci sono sottoposti all’approvazione degli iscritti della Regione di riferimento, rispettivamente entro il 28 febbraio dell’anno successivo ed entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui l’esercizio si riferisce. Si riunisce, ove possibile, due volte l’anno o su convocazione del Segretario Regionale o del Presidente Regionale con deliberazione a maggioranza semplice della Segreteria Regionale. Il Collegio Esecutivo Regionale, fatto salvo quanto diversamente disposto per legge, dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, per non più di due mandati consecutivi.

4. Il Presidente Regionale è il responsabile esecutivo dell’osservanza dello Statuto adottato dal Collegio Esecutivo Regionale in armonia con gli orientamenti degli Organi statutari centrali. Il Presidente Regionale ha titolo di richiamare i Segretari di Sezione inadempienti alla puntuale osservanza delle norme statutarie e regolamentari vigenti. In caso di mancata ottemperanza, segnala le inadempienze al Segretario Nazionale per il successivo coinvolgimento degli Organi centrali. Il Presidente Regionale presiede e convoca il Collegio Esecutivo Regionale in via ordinaria ed in via straordinaria.

5. La Segreteria Regionale provvede all’attuazione delle delibere del Collegio Esecutivo Regionale e delle direttive nazionali. Prepara, per il Congresso Regionale, la relazione ed il rendiconto consuntivo da sottoporre a quest’ultimo per l’approvazione che in virtù del principio di trasparenza e visibilità dei bilanci del sodalizio, verranno resi pubblici nelle modalità determinate dagli specifici Regolamenti Applicativi approvati dal Direttivo Nazionale, fatto salvo diversa disposizione di legge. Essa, inoltre, tiene i rapporti con gli organi periferici della Pubblica Amministrazione, in ambito regionale, per avviare a soluzione i problemi del personale, in sintonia con le esigenze dei cittadini, tenendo con essi vive le relazioni di solidarietà. Programma, d’intesa con le strutture locali, e coordina la propaganda nell’ambito regionale; indice convegni, dibattiti e seminari di studio per il miglior perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto. Gestisce i contributi e i proventi vari spettanti all’organizzazione Regionale, sulla base del principio di trasparenza del sistema di finanziamento. Verifica sull’osservanza a sugli adempimenti richiesti dalle norme statutarie, tenendo informata la Segreteria Generale delle varie situazioni locali. È responsabile della gestione finanziaria, a livello regionale, nel rispetto del bilancio preventivo, approvato dal Collegio Esecutivo Regionale, cui sottopone, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il rendiconto consuntivo, che dovrà essere inviato alla Segreteria Generale entro 10 giorni dalla sua approvazione. Le contestuali dimissioni del Segretario e della maggioranza dei suoi membri comportano la decadenza dell’intera Segreteria ed in tal caso, dovrà essere convocato il Congresso Regionale per il rinnovo di tutti gli organismi regionali. La Segreteria Regionale dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, per non più di due mandati consecutivi.

6. Il Collegio Regionale Amministrativo ha il compito di controllare, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali, l’amministrazione, verificare le entrate, la regolarità di tutte le spese, l’esistenza e la destinazione delle eccedenze attive, sulla base del principio di trasparenza del sistema di finanziamento; di richiedere agli organi competenti del S.I.A.M.O. Esercito i bilanci preventivi e consuntivi corredati da una relazione conclusiva, nonché di presentare al Congresso una relazione complessiva sui rendiconti consuntivi dall’ultimo Congresso.
Ciascuno di essi è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente è eletto dal Collegio tra i membri effettivi. I Collegi durano in carica quattro anni e i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, per non più di due mandati consecutivi, fatto salvo quanto diversamente disposto per legge. I membri che compongono il Collegio sono eletti tra gli associati, preferibilmente, con pregressa esperienza in materia amministrativa. In caso di mancata elezione, i membri del Collegio Regionale Amministrativo, ad accezione del Presidente, possono essere anche esterni, ovvero il Collegio può essere composto in parte da qualificati professionisti abilitati all’esercizio della professione di dottore commercialista e/o revisore contabile, non partecipanti alla vita sindacale.

7. Il Collegio Regionale dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra gli iscritti della regione, ha funzioni di garanzia statutaria e di giurisdizione interna del locale e regionale, con compito di dirimere le controversie tra gli organi di questi ultimi, i dirigenti e gli iscritti. Il Collegio Regionale dei Probiviri dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, per non più di due mandati consecutivi, fatto salvo quanto diversamente disposto per legge. Il Presidente è eletto dal Collegio. I ricorsi al Collegio devono essere presentati entro il termine di trenta giorni dall’evento in contestazione, ed essere definiti entro il termine massimo di due mesi dalla presentazione e devono essere notificati con lettera raccomandata A.R. ovvero via pec agli interessati e alla Segreteria Regionale interessata, che hanno la potestà di costituirsi per aderire o opporsi alla pretesa avanzata. Le ulteriori procedure sono regolate dalle norme regolamentari del presente Statuto. Il ricorso di seconda istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri deve essere presentato entro il termine perentorio di un mese dalle comunicazioni della pronuncia del Collegio Regionale dei Probiviri.

8. Le decisioni riguardanti le attività delle Sezioni Locali e delle strutture Regionali, sono prese dai rispettivi Segretari, sentiti i Vice Segretari e i Presidenti fermo restante la successiva ratifica da parte dei rispettivi Organi collegiali. La rappresentanza legale delle sezioni locali e regionali, spetta ai rispettivi Segretari.

Art. 9
(Organizzazione Centrale)

1. L’organizzazione centrale del S.I.A.M.O. Esercito è composta dai seguenti organi:

  1. Direttivo Nazionale;
  2. Collegio Esecutivo Nazionale;
  3. Assemblea Generale dei Dirigenti;
  4. Segreteria Generale;
  5. Segreteria Tecnica;
  6. Presidenza;
  7. Collegio Nazionale dei Probiviri;
  8. Collegio Nazionale Amministrativo.

Il Presidente, i membri del Collegio Esecutivo Nazionale, della Segreteria Tecnica, il Segretario Generale e il Collegio Nazionale Amministrativo sono eletti dal Congresso Nazionale.

Art. 10
(Direttivo nazionale)

1. Il Direttivo Nazionale è composto dalla Segreteria Generale, dalla Presidenza e dal Presidente Amministrativo ed è convocato dal Segretario Generale, dal Presidente o dalla Segreteria Generale per le questioni di interesse generale. Dura in carica quattro anni e i suoi dirigenti sono immediatamente rieleggibili, per non più di due mandati consecutivi, fatto salvo quanto diversamente disposto per legge.

Art. 11
(Collegio Esecutivo Nazionale)

1. Il Collegio Esecutivo Nazionale è composto dal Direttivo Nazionale, dai Segretari Nazionali e dai Segretari Regionali, è presieduto dal Presidente Nazionale. Dei membri del Collegio Esecutivo Nazionale fanno parte di diritto i componenti della Segreteria Tecnica.

2. In seno al Collegio Esecutivo Nazionale, possono essere istituite commissioni tecniche e Dipartimenti, provvisori e permanenti, per lo studio, l’elaborazione e la soluzione di iniziative e problemi nell’ambito delle direttive di massima emanate dal Collegio, i cui dirigenti sono eletti tra i dirigenti o gli iscritti dal Collegio Esecutivo Nazionale.

3. Il Collegio Esecutivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta l’anno e quando la convocazione è richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

4. Ai lavori del Collegio Esecutivo Nazionale possono essere ammessi a partecipare rappresentanti del personale in servizio e ausiliaria appartenenti ad Associazioni professionali a carattere sindacale tra Militari, ma senza diritto di voto.

5. Il Collegio Esecutivo Nazionale è organo deliberante tra un Congresso Nazionale e l’altro ed ha i seguenti compiti: definisce gli indirizzi di massima dell’attività sindacale ed organizzativa del S.I.A.M.O. Esercito sulla base delle deliberazioni del Congresso Nazionale; esamina il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo dell’anno precedente di tutti gli organi centrali del S.I.A.M.O. Esercito, che saranno annualmente sottoposti all’approvazione degli associati rispettivamente entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’esercizio si riferisce ed entro il 30 aprile dell’anno successivo. In virtù del principio di trasparenza e visibilità, i bilanci del sodalizio verranno resi pubblici, entro 10 giorni dall’approvazione, mediante uno o più dei seguenti mezzi: la diffusione di materiale cartaceo informativo, utilizzando i mezzi di comunicazione telematica disponibili, contattando personalmente i tesserati, fatta salva diversa disposizione di legge; fissa inoltre la ripartizione percentuale dei contributi sindacali tra gli organi sindacali nazionali e regionali; delibera la misura della quota associativa in virtù delle Leggi in vigore.

6. I Segretari Nazionali sono cinque, Segretario Nazionale Nord-Est, Segretario Nazionale Nord-Ovest, Segretario Nazionale Centro, Segretario Nazionale Sud e Segretario Nazionale Isole. Essi sono eletti, con elezione di secondo livello, dal Collegio Esecutivo Nazionale alla sua prima convocazione, tra tutti i Segretari Regionali in carica. I Segretari Nazionali fungono da coordinatori tra il Segretario Generale e le segreterie regionali, adottano tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento, attuando le decisioni dei superiori organi, verificano il raggiungimento degli obiettivi prefissati in armonia con gli orientamenti statutari centrali. Essi rispondono singolarmente di fronte ai superiori organi deliberanti della gestione dei coordinamenti regionali di riferimento, hanno facoltà, in accordo con il Direttivo Nazionale, di richiedere l’elezione dei vice Segretari Nazionali tra i Segretari e i Vicesegretari Regionali in carica, che li sostituiscano a tutti gli effetti in caso di assenza. Con specifici Regolamenti Applicativi approvati dal Direttivo Nazionale, ovvero tramite deliberazione del Collegio Esecutivo Nazionale, sono individuate le regioni di competenza o i settori organizzativi nazionali specifici di attività sindacale da affidare ai singoli Segretari Nazionali, in base al numero di segreterie Regionali istituite

7. Il Collegio Esecutivo Nazionale dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, per non più di due mandati consecutivi, fatto salvo quanto diversamente disposto per legge.

Art. 12
(Assemblea Nazionale dei dirigenti)

1. L’Assemblea Generale dei Dirigenti è organo consultivo, può essere convocato una volta l’anno dal Presidente Nazionale o dal Segretario Generale. Partecipano tutti i dirigenti del S.I.A.M.O. Esercito di ogni livello, locale e nazionale. È convocata per discutere e avanzare pareri su argomenti generali d’interesse nazionale per il personale o in occasione dell’apertura delle procedure di rinnovo contrattuale, ovvero in occasione di delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici.

Art. 13
(Segreteria Generale)

1. La Segreteria Generale è composta dal Segretario Generale, da due Segretari Generali Aggiunti eletti dal Direttivo Nazionale su indicazione del Segretario Generale tra dirigenti sindacali già componenti della Segreteria Generale o in alternativa dai componenti del Collegio Esecutivo Nazionale. Il Segretario Generale può avvalersi della collaborazione diretta di alcuni componenti scelti tra gli iscritti. I componenti la Segreteria Generale sono responsabili collegialmente dell’attività finanziaria del S.I.A.M.O. Esercito.

2. La Segreteria Generale è l’organo di direzione operativa del S.I.A.M.O. Esercito e assicura l’attuazione degli indirizzi fissati dal Collegio Esecutivo Nazionale e del Direttivo Nazionale, cura l’andamento dell’attività sindacale ai suoi vari livelli.

3. Il Segretario Generale è il rappresentante che ha la responsabilità di dettare la linea sindacale, mentre la rappresentanza legale è esercitata in pari misura con il Presidente Nazionale. In caso di impedimento, è sostituito dal Segretario Generale Aggiunto da lui stesso designato. Il Segretario Generale, sentito quest’ultimo, assegna le deleghe e coordina tutte le attività della Segreteria Generale articolate nei vari Uffici di Segreteria.

4. La Segreteria Generale si riunisce, di regola, ogni mese e ogni qualvolta sia convocata dal Segretario Generale o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti. Sono valide le deliberazioni della Segreteria, quando è presente almeno la metà dei componenti. La Segreteria adotta le decisioni a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo i voti nulli o astenuti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario Generale. Il Segretario Generale e il Presidente devono essere collocati in distacco sindacale retribuito, se disponibile, ovvero in aspettativa per motivi sindacali, nelle modalità previste dalla legge, salvo la frequenza dei corsi indetti dall’Amministrazione o per gravi esigenze personali. La Segreteria Generale emana direttive vincolanti alle strutture regionali e locali. L’inadempimento costituisce grave violazione statutaria. I membri della Segreteria Generale durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili, per non più di due mandati consecutivi fatto salvo quanto diversamente disposto per legge.

5. In caso di decadenza o di dimissioni per qualsiasi motivo di un membro della Segreteria Generale, il Collegio Esecutivo Nazionale elegge un appartenente all’Esecutivo stesso, su proposta del Segretario Generale. Analoga elezione avviene nel caso in cui un Segretario Nazionale decada per atto di formale sfiducia del Segretario Generale. La sfiducia di cui sopra, con atto motivato, deve essere ratificata con voto di maggioranza della Segreteria Generale. In caso di decadenza o di dimissioni per qualsiasi motivo del Segretario Generale, il Collegio Esecutivo Generale elegge con appello nominale, su proposta della Segreteria Generale il nuovo Segretario Generale.

Art.  14
(Segreteria Tecnica)

1. La Segreteria Tecnica è composta da un massimo di quattro persone elette dal Direttivo Nazionale; essa è alle dirette dipendenze del Segretario Generale. Sono componenti di diritto della Segreteria Generale e cessano l’appartenenza al consiglio con la cessazione di componente della Segreteria Tecnica. Gli stessi non hanno diritto di voto.

2. La Segreteria tecnica è costituita dall’Ufficio del Portavoce Nazionale, dall’Ufficio Studi, dall’Ufficio Organizzativo e dall’Ufficio Tecnico.

3. La Segreteria Tecnica dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, per non più di due mandati consecutivi.

Art. 15
(Presidenza)

1. La Presidenza del S.I.A.M.O. Esercito è costituita dal Presidente e da due Vice Presidenti, eletti dal Direttivo Nazionale su proposta del Presidente, tra esponenti sindacali già componenti della Segreteria Generale o in mancanza dai componenti del Collegio Esecutivo Nazionale.

2. Il Presidente è il garante supremo dell’osservanza dello Statuto e del suo Regolamento ed è il rappresentante legale del S.I.A.M.O. Esercito in pari misura del Segretario Generale; presiede il Collegio Esecutivo Nazionale e guida le delegazioni di rappresentanza. È il supremo organo conciliatore del S.I.A.M.O. Esercito, svolgendo la sua mediazione prima dell’intervento degli organi statutari centrali, assume le funzioni di Presidente del Collegio Nazionale. Convoca il Collegio Esecutivo Nazionale in seduta straordinaria, quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti o dalla Segreteria Generale, per gravi esigenze di interesse generale. È coadiuvato da due Vice Presidenti.

3. La carica di Presidente, è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’ambito del S.I.A.M.O. Esercito. La carica di Vice Presidente ha una incompatibilità temporanea con altre cariche solo quando svolge la carica di Presidente.

4. I membri della Presidenza durano in carica quattro anni sono immediatamente rieleggibili, per non più di due mandati consecutivi, fatto salvo quanto diversamente disposto per legge.

Art. 16
(Collegio Nazionale dei Probiviri)

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. È composto da tutti i Presidenti eletti dai Collegi Regionali dei Probiviri, di cui uno è eletto presidente e ne svolge le funzioni. Ha il compito di dirimere le controversie tra gli iscritti, i dirigenti e i vari organi del S.I.A.M.O. Esercito e tra le organizzazioni verticali e orizzontali di tutte le istanze sindacali e di irrogare le sanzioni previste dall’art. 24 dello Statuto.

2. Il Collegio Nazionale dei Probiviri si pronuncia in seconda istanza su impugnazione delle decisioni dei Collegi Regionali dei Probiviri ed in un’unica istanza sulle altre questioni.

3. I ricorsi al Presidente del Collegio devono essere presentati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato e devono essere definiti entro il termine massimo di tre mesi dalla presentazione.

4. Il ricorso deve essere notificato con lettera raccomandata A.R. ovvero via pec agli interessati e alla Segreteria Generale, che ha la potestà di costituirsi per aderire o opporsi alla pretesa avanzata. Ai fini della tempestività rileva la data di spedizione.

5. La prova della notificazione dei ricorsi è allegata al ricorso stesso, e l’eventuale omissione è causa di decadenza del gravame.

6. Le ulteriori procedure sono regolate dalle norme regolamentari del presente Statuto.

7. Le pronunce dei Probiviri sono esecutive dalla data di notifica.

8. In caso di impugnazioni delle decisioni dei Collegi Regionali dei Probiviri, il Presidente del relativo Collegio regionale non potrà partecipare ai lavori o alle successive votazioni.

9. Per adottare validamente le deliberazioni, deve essere presente almeno la metà dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio dei Probiviri.

10. Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, per non più di due mandati consecutivi. Nel caso in cui sia necessario eleggere ulteriori membri l’elezione avviene con le modalità previste dal presente statuto tra gli iscritti o tra i componenti dei pertinenti organi regionali.

Art. 17
(Collegio Nazionale Amministrativo)

1. È composto da tre membri effettivi e da due supplenti e sono eletti tra gli associati possibilmente con pregressa esperienza in materia amministrativa. In caso di mancata elezione, i membri del Collegio Nazionale Amministrativo, con eccezione del Presidente, possono essere anche esterni, ovvero il Collegio può essere composto in parte da qualificati professionisti abilitati all’esercizio della professione di dottore commercialista e/o revisore contabile, non partecipanti alla vita sindacale. Il Presidente è eletto dal Collegio tra i membri effettivi.

2. Il Collegio Nazionale Amministrativo ha il compito di controllare l’amministrazione, verificare le entrate, la regolarità di tutte le spese, l’esistenza e la destinazione delle eccedenze attive di tutti gli organi centrali del S.I.A.M.O. Esercito, sulla base del principio di trasparenza del sistema di finanziamento; di richiedere agli organi centrali e periferici del S.I.A.M.O. Esercito la relazione e ladocumentazione sui rendiconti consuntivi e sui bilanci. I suoi componenti riferiscono sull’attività svolta alla Segreteria Generale ed al Direttivo Nazionale.

3. Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, per non più di due mandati consecutivi, fatto salvo quanto diversamente disposto per legge. Nel caso in cui fosse necessario eleggere ulteriori membri l’elezione avviene in Direttivo Nazionale.

Art. 18
(Congresso Locale e Regionale)

1. Hanno diritto di elettorato passivo e attivo al Congresso della Sezione Locale, tutti gli iscritti in regola con il tesseramento e con la contribuzione sindacale
Il Congresso della Sezione Locale, elegge il Segretario ed il Vice Segretario e indica i candidati al Congresso Regionale e Nazionale.

2. Il Congresso è valido quando alla votazione partecipi il 50% + 1 degli iscritti e, in seconda convocazione partecipino alla votazione la maggioranza dei presenti.

3. Il Congresso Regionale è composto dai dirigenti eletti nei Congressi Locali e dai componenti del Collegio Esecutivo Regionale uscenti, questi ultimi senza diritto di voto a meno che non siano stati eletti. Il Congresso elegge i componenti del Collegio Esecutivo Regionale, de Collegio Regionale dei Probiviri, del Collegio Regionale Amministrativo e indica i candidati al Congresso Nazionale.

4. Il Congresso Regionale è validamente costituito quando siano presenti, in prima convocazione, due terzi dei dirigenti, e in seconda convocazione, la maggioranza assoluta degli aventi diritti al voto. Il Congresso Regionale ha funzioni deliberanti in ambito regionale. Esso si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni, in corrispondenza della convocazione del Congresso Nazionale, su convocazione del Collegio Regionale. La convocazione straordinaria del Congresso Regionale può essere richiesta alla Segreteria Generale dal Collegio Regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti o da un terzo degli iscritti, nonché dal Collegio Esecutivo Nazionale. La convocazione del Congresso Straordinario è eventualmente deliberata dalla Segreteria Generale. Il Congresso Regionale fissa le direttive generali delle attività sindacali in ambito regionale, in armonia con gli indirizzi degli organi centrali; in particolare, si pronuncia sulla relazione dell’attività della Segreteria Regionale.

5. L’organizzazione e le modalità di elezione alle cariche delle Sezioni locali e Regionali, saranno determinate dagli specifici Regolamenti Applicativi approvati dal Direttivo Nazionale.

Art. 19
(Congresso Nazionale)

1. Il Congresso Nazionale, nella sua sovranità, fissa l’indirizzo generale e le linee di politica sindacale del S.I.A.M.O. Esercito e degli organi da esso dipendenti. Si pronuncia, inoltre, sulle relazioni sindacali, organizzative e finanziarie.

2. Il Congresso Nazionale ha il compito di eleggere il Presidente Nazionale, il Segretario Generale, i componenti del Collegio Nazionale Amministrativo e i Segretari Nazionali.

3. Le decisioni del Congresso Nazionale sono prese a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.

4. Il Congresso Nazionale è composto dai dirigenti eletti nei Congressi Regionali, dai candidati al Congresso Nazionale e dai componenti uscenti di cui al punto 2 del presente articolo. La data di svolgimento del Congresso Nazionale deve essere resa nota almeno un mese prima della convocazione.

5. L’organizzazione del Congresso Nazionale e le modalità di elezioni alle cariche nazionali, saranno determinate da specifico Regolamento Applicativo approvato dal Direttivo Nazionale.
Le modalità di convocazione, di voto, raccolta firme e loro autenticazioni sono regolate da specifico Regolamento Applicativo al presente Statuto, approvato dal Direttivo Nazionale.

6. La convocazione del Congresso Nazionale Straordinario è deliberata dal Collegio Esecutivo Nazionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e può essere deliberata dallo stesso organo quando il Congresso Straordinario è richiesto dalla maggioranza assoluta degli iscritti al S.I.A.M.O. Esercito. Per modificare lo Statuto occorrono la presenza in prima convocazione di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione, è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Per lo scioglimento del S.I.A.M.O. Esercito occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Congresso Nazionale si riunisce ordinariamente ogni quattro anni.

Art. 20
(Responsabilità e trasparenza Amministrativa)

1. Gli Organi centrali e periferici del S.I.A.M.O. Esercito, che gestiscono un proprio fondo, nonché le persone che li rappresentano, sono direttamente responsabili del loro corretto utilizzo. I rappresentanti degli Organi centrali e periferici sono direttamente responsabili delle obbligazioni che assumono per qualsiasi motivo o causa e non potranno essere mallevati dalla Segreteria Generale. La Segreteria Generale può disporre controlli o interventi di natura finanziaria senza assunzioni di responsabilità.

2. In virtù del principio di trasparenza e visibilità, i bilanci del sodalizio, verranno resi pubblici nelle modalità determinate dagli specifici Regolamenti Applicativi approvati dal Direttivo Nazionale, fatto salvo diversa disposizione di legge. 3. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali, i comunicati, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e le notizie relative all’attività sindacale del S.I.A.M.O. Esercito sono resi pubblici mediante uno o più dei seguenti mezzi: la diffusione di materiale cartaceo informativo, utilizzando i mezzi di comunicazione telematica disponibili, contattando personalmente i tesserati, fatta salva diversa disposizione di legge.

Art. 21
(Ufficio Stampa)

1. Allo scopo di meglio diffondere le notizie per la partecipazione della base alle scelte del S.I.A.M.O. Esercito ed al fine di poter più agevolmente perseguire le finalità dell’organizzazione, potrà essere istituito, con delibera del Direttivo Nazionale, un organo nazionale di informazione, attribuendo l’incarico al personale iscritto e non al S.I.A.M.O. Esercito, valutate le competenze possedute, ovvero tramite convenzione o contratto di collaborazione professionale con società o professionisti esterni.
La linea politica la gestione e il controllo di tale organo è affidata al Direttivo Nazionale. Fatta salva l’eventuale redazione e diffusione dei notiziari sindacali a esclusivo uso interno, preventivamente autorizzati dal Direttivo Nazionale, è fatto divieto a tutte le strutture dal S.I.A.M.O. Esercito ed a chiunque dei suoi associati avere, commercializzare e vendere, anche con contratti simulati, organi di stampa e di informazione che possano, anche surrettiziamente, essere riferiti al S.I.A.M.O. Esercito.

2. I responsabili delle strutture, che dovessero disattendere a quanto previsto dal comma precedente, incorreranno nella sanzione dell’espulsione, con provvedimento che sarà formalizzato secondo le previsioni statutarie, solo dopo che sia rimasta priva di efficacia la diffida ad interrompere e cessare la pubblicazione entro giorni venti. Tale diffida dovrà essere notificata a cura della Segreteria Generale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero via PEC.

Art. 22
(Ufficio Legale)

1. Allo scopo di creare e incentivare una cultura sindacale volta all’autodeterminazione, alla crescita personale e al continuo aggiornamento sulle norme concernenti la vita militare, al fine di tutelare gli iscritti e poter più agevolmente perseguire le finalità Statutarie, nel S.I.A.M.O. Esercito potrà essere istituito, con delibera del Direttivo Nazionale, un organo nazionale di tutela legale, attribuendo l’incarico al personale iscritto e non al S.I.A.M.O. Esercito, valutate le competenze possedute ovvero tramite convenzione o contratto di collaborazione professionale con società o professionisti esterni. La gestione e il controllo di tale organo è affidata al Direttivo Nazionale.

Art. 23
(Sanzioni)

1. Qualora sia accertata una grave inefficienza di una Sezione Locale o Regionale del S.I.A.M.O. Esercito o la violazione di norme Statutarie, il Segretario Generale sentita la Segreteria Generale può adottare, secondo la gravità dei casi, le seguenti sanzioni:

  1. richiamo scritto alla segreteria interessata;
  2. lo scioglimento degli organi direttivi della struttura interessata e gestione commissariale della stessa. La gestione commissariale non può durare oltre otto mesi, entro i quali dovrà essere indetto il relativo congresso. L’Esecutivo Nazionale per esigenze organizzative può concedere una proroga.

2. Secondo la gravità della mancanza del singolo iscritto, sono previste le seguenti sanzioni:

  1. richiamo scritto;
  2. sospensione da uno a sei mesi;
  3. espulsione.

3. Per i membri degli organi direttivi locali e regionali delle stesse strutture che si siano resi responsabili delle violazioni previste dal presente articolo, il provvedimento di cui ai precedenti punti 1) e 2) è deliberato dalla Segreteria Generale su proposta del Segretario Generale. Per i membri dell’Esecutivo Nazionale, della Segreteria Generale e della Presidenza, le sanzioni di cui ai punti 1), 2), e 3) sono deliberate dall’Esecutivo Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei membri, esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i membri in conflitto di interessi con la messa in stato d’accusa, su proposta del Segretario Generale.

4. Avverso le deliberazioni della Segreteria Generale e dell’Esecutivo Nazionale è ammesso ricorso da parte dell’interessato e della Segreteria Generale al Collegio Nazionale dei Probiviri che giudica in una composizione diversa. In tutti i casi in cui, essendo stati adottati provvedimenti, pende ricorso, l’attività sindacale del ricorrente è sospesa fino a quando non sia intervenuto giudizio definitivo.

5. È sempre garantito il diritto costituzionale alla difesa. È valutata la misura della sospensione con provvedimento della Segreteria Generale, per chi si appropri dei tabulati degli iscritti o li utilizzi per fini illeciti, di propaganda personale, sindacale o politica o di dissenso verso gli organi direttivi.

6. Per i casi non contemplati dal presente Statuto si fa riferimento agli specifici Regolamenti Applicativi approvati dal Direttivo Nazionale.

Art. 24
(Rimborsi, Permessi e Distacchi)

1. Tutte le cariche previste dal presente Statuto e dal suo Regolamento sono a titolo gratuito. Con delibera del Direttivo Nazionale e in relazione alle disponibilità di bilancio, sono previsti rimborsi spese per tutti gli organi nazionali e periferici del S.I.A.M.O. Esercito.

2. Ogni rappresentante dell’organizzazione Nazionale, nonché ogni membro di segreteria a qualsiasi livello, che verrà a trovarsi, per ragioni sindacali, nelle condizioni di non dover percepire in tutto o in parte gli emolumenti mensili, potrà essere preso in carico dall’organismo sindacale di appartenenza, con deliberazione del pertinente organo sindacale di vertice e per il periodo massimo previsto per legge.

3. I distacchi sindacali saranno concessi in base alle previsioni della normativa in vigore. I rappresentanti del S.I.A.M.O. Esercito svolgono l’attività sindacale fuori dal servizio.

Art. 25
(Patrimonio del Sindacato)

1. Il patrimonio del S.I.A.M.O. Esercito è costituito esclusivamente dai contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dalla legge e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Il SIAMO Esercito non può ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari, fatto salvo quanto diversamente disposto per legge.

2. Tutti i contribuiti ed elargizioni sono a fondo perduto, eccezione fatta per i costi sostenuti direttamente dai soci fondatori per la costituzione del S.I.A.M.O. Esercito e per le attività reputate necessarie dai soci fondatori.

3 I versamenti periodici degli iscritti sono a fondo perduto e danno diritto di partecipare, per il periodo di riferimento, alla vita associativa. Il versamento delle quote non crea altri diritti di partecipazione ed esclude la trasmissibilità a terzi sia inter vivos che mortis causa, né per successione a titolo universale, né per successione a titolo particolare.

4. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote di iscrizione.

5. L’adesione al S.I.A.M.O. Esercito non comporta ulteriori obblighi di finanziamento in aggiunta alla quota di contributo sindacale.

6. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve a capitale durante la vita del S.I.A.M.O. Esercito, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

7. In caso di scioglimento del S.I.A.M.O. Esercito, a qualunque causa sia dovuto, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra struttura sindacale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26
(Norme di Carattere Generale)

1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le riunioni degli organi centrali e periferici sono validamente costituite, in prima convocazione, con l’intervento di due terzi dei membri e sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei presenti. Se non è possibile deliberare per mancanza di numero legale in prima convocazione, la riunione è validamente costituita, in seconda convocazione, da tenersi entro la stessa giornata qualunque sia il numero dei partecipanti. Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo i voti nulli e le astensioni. Le votazioni e le elezioni salvo che non siano presentate più liste, possono avvenire, a qualunque livello, per deliberazione a maggioranza dell’organismo, scegliendo tra i seguenti sistemi:

  1. per alzata di mano;
  2. per appello nominale;
  3. a scrutinio segreto;
  4. in modalità elettronica.

2. I Congressi a tutti i livelli nominano, per ogni riunione, il Presidente, con il compito di coordinatore e moderatore nonché un Segretario, con il compito di verbalizzare lo svolgimento dei lavori. I verbali dei lavori sono firmati dal Presidente e dal Segretario e inviati, entro tre giorni, alla Segreteria Generale.

3. Le cariche di membro della Segreteria Generale sono incompatibili con quella di membro di altre Segreterie del S.I.A.M.O. Esercito. I membri dei Collegi dei Probiviri e Amministrativo non possono rivestire cariche direttive o esecutive dell’organizzazione del S.I.A.M.O. Esercito. È inoltre incompatibile la carica Amministrativa locale con quella centrale.

4. Il dirigente che a qualsiasi livello contragga iscrizione con un’organizzazione sindacale diversa dal S.I.A.M.O. Esercito, cessa immediatamente la carica con provvedimento della Segreteria Generale.

5. I Dirigenti sindacali posti in ausiliaria possono continuare a svolgere le proprie funzioni in seno agli organi statutari periferici sino alla scadenza naturale del mandato.

Art. 27
(Periodo Transitorio)

1. Per il primo triennio dalla data di riconoscimento ministeriale del S.I.A.M.O. Esercito, verrà costituito il Comitato Direttivo Provvisorio, identificato nelle cariche del Presidente Nazionale, dei due Vice Presidenti, del Segretario Generale, dei due Segretari Generali Aggiunti e del Presidente Amministrativo Nazionale, che provvederà a nominare temporaneamente tutte le figure ritenute necessarie e previste dal presente Statuto, per il raggiungimento delle finalità del S.I.A.M.O. Esercito i quali rimarranno in carica sino ai relativi Congressi Locali, Regionali e Nazionali ed alla elezione delle nuove cariche.

2. In via straordinaria, tra due Congressi Locali o Regionali, qualora ritenuta necessaria l’istituzione, la creazione o l’implementazione delle Segreterie Regionali o Locali, il Direttivo Nazionale potrà attribuire, con delibera dello stesso organo nazionale, incarico esplorativo provvisorio ad uno tra gli iscritti al S.I.A.M.O. Esercito della stessa area, per la gestione politica e amministrativa della Segreteria Locale o Regionale, sino ai relativi Congressi.

3. In via straordinaria ed esclusivamente per il caso in questione, è data facoltà al Direttivo Nazionale se strettamente necessario, di apportare ogni necessaria modifica al presente Statuto allo scopo di adeguarlo nel rispetto del quadro normativo nazionale.

Roma, lì 30 ottobre 2022

Il Direttivo Nazionale
S.I.A.M.O. Esercito

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