SINDACATO ITALIANO AUTONOMO MILITARE ORGANIZZATO
RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREVISTI DALL’ART. 54 DEL D.P.R. 1092/1973

RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREVISTI DALL’ART. 54 DEL D.P.R. 1092/1973

Nuova importante sentenza della Corte dei Conti che riconosce l’aliquota del 2,44% a favore del personale con meno di 15 anni di servizio al 31/12/95

Roma 10 settembre 2021 – Con sentenza depositata in data 09 settembre 2021 la Corte dei Conti a sezioni riunite, rispondendo a due quesiti proposti dalle Sezioni I e III Giurisdizionali di Appello, ha finalmente sancito anche la modalità di calcolo della quota retributiva da riconoscere al personale militare che al 31.12.1995 aveva maturato meno di 15 anni di servizio.
Al riguardo, viene disposto che: “La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.
Il SIAMO Esercito già in data 24 settembre 2020, con lettera Prot. n. 47 Dir. Naz. del 23 settembre 2020 indirizzata al Presidente del Consiglio, al Ministro della Difesa, alla Ministro del Lavoro e al Presidente dell’INPS, si era fatto promotore di un’iniziativa in merito al mancato riconoscimento da parte dell’INPS dei benefici previsti dall’art. 54 del D.P.R. n.1092/1973, azione replicata con nota stampa del 5 gennaio 2021, per sensibilizzare sulla mancata applicazione da parte del predetto Ente previdenziale dell’aliquota del 44% per la determinazione della quota retributiva del trattamento pensionistico per quei militari che si trovavano nel sistema misto. Interventi che avevano poi trovato parziale riscontro con la nota sentenza n. 1/2021 con cui le stesse Sezioni Riunite avevano riconosciuto l’aliquota del 2,44% al personale tra i 15 e i 20 anni di servizio.
L’attuale pronuncia del massimo organo di giurisdizione amministrativo-contabile – non scontata vista la forte opposizione mostrata da parte dell’Inps, della Procura Generale dello Stato e finanche dallo stesso Ministero della Difesa – mette una volta per tutte fine a questa annosa questione venendo, per una volta, incontro alle legittime aspettative del personale più giovane, di ogni categoria, il quale si vedrà riconosciuto, all’atto del pensionamento, un importo maggiore – proporzionato naturalmente all’anzianità di servizio maturata al 31/12/95 – somma che spazia da poche decine a qualche centinaia di euro all’anno, evitando inoltre un inutile e dispendioso contenzioso.

Non resta, pertanto, che attendere il recepimento da parte dell’Inps di quanto statuito dalla Corte, con la diramazione di apposita circolare, la quale riconosca il riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale coinvolto e l’attribuzione degli arretrati e gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale, sulle differenze retributive scaturenti a seguito della iliquidazione.
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S.I.A.M.O. Esercito

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