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PENSIONI APPLICAZIONE ARTICOLO 54 DEL D.P.R. N. 1092/1973 – CONTINUEREMO A VIGILARE

PENSIONI APPLICAZIONE ARTICOLO 54 DEL D.P.R. N. 1092/1973 – CONTINUEREMO A VIGILARE

In data 14 luglio l’I.N.P.S., in considerazione di molteplici dettami giurisprudenziali, e in particolare della sentenza n.1/2021QM/PRES-SEZ del 2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, in sede giurisdizionale, ha diramato la circolare n. 107 che fornisce chiarimenti relativamente all’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. n.1092/1973 ed in particolare al calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n.335/1995, per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni.

Il SIAMO Esercito, in data 24 settembre 2020 con lettera Prot.n.47 Dir.Naz. del 23 settembre 2020 indirizzata al Presidente del Consiglio, al Ministro della Difesa, alla Ministro del Lavoro e al Presidente dell’INPS, a seguito di alcune segnalazioni dei propri iscritti, da poco posti in pensione, si era fatto promotore di un’iniziativa in merito al mancato riconoscimento da parte dell’INPS dei benefici previsti dall’art. 54 del D.P.R. n.1092/1973, azione che replicata con nota stampa del 5 gennaio 2021, era indirizzata a sensibilizzare in merito alla mancata applicazione da parte del predetto Ente previdenziale dell’aliquota del 44% per la determinazione della quota retributiva del trattamento pensionistico per quei militari che al 31.12.1995 avessero maturato un’anzianità contributiva tra i 15 e i 20 anni.

Accogliamo che dopo gli innumerevoli appelli fatti da questa O.S. e le sentenze che hanno visto soccombente l’amministrazione, con la circolare del 14 luglio 2021, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del’articolo 54, in particolare chiarendo che:

  • con l’emanazione di una successiva circolare verranno fornite le istruzioni applicative della disposizione in argomento con riferimento ai soggetti che hanno maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni;
  • i principi espressi nella sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti non riguardano coloro che hanno maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e, pertanto, nulla è innovato per la determinazione del relativo trattamento pensionistico.

In aggiunta l’Istituto ha disposto inoltre:

  • il riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni, attraverso il riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995, ad esclusione di coloro nei cui confronti è intervenuta sentenza passata in giudicato. Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento verranno riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori. I trattamenti pensionistici da liquidare saranno determinati applicando, alla quota retributiva di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, la predetta aliquota annua del 2,44%;

In merito alla gestione del contenzioso, apprendiamo quindi che l’Istituto di Previdenza provvederà a riliquidare i trattamenti d’ufficio, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell’atto introduttivo, salvo l’effetto di eventuali atti interruttivi anteriori, e che, nella gestione dei ricorsi amministrativi, i gravami, essendo volti ad ottenere la riliquidazione della “quota retributiva” del trattamento pensionistico con il riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 44%, non sono suscettibili di accoglimento in autotutela.

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IL DIRETTIVO NAZIONALE
S.I.A.M.O. ESERCITO