SINDACATO ITALIANO AUTONOMO MILITARE ORGANIZZATO
CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

“IL PUNTO DI SITUAZIONE”

Roma, 26 gennaio 2023 –  A partire dalla scorsa settimana il S.IA.M.O. Esercito (Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato Esercito), coerentemente con quanto più volte rappresentato nel corso dei mesi passati, ha promosso un ricorso a favore del personale della categoria Graduati al fine di cancellare l’obbligo della trattenuta mensile obbligatoria sullo stipendio destinata ad alimentare la “Cassa di Previdenza Graduati” introdotta, in sordina, con l’ultima legge di bilancio a far data dal 01 gennaio 2023.

In questi primissimi giorni tantissimi sono i colleghi che hanno compreso e aderito al ricorso, altri stanno valutando il da farsi, altri ancora chiedono informazioni su una tematica fino ad oggi a loro completamente sconosciuta. Ed è questo, a prescindere da tutto, e lo diciamo con orgoglio, il primo grande successo raccolto da questa Associazione Sindacale…aver portato all’attenzione del personale un argomento di grande interesse, che incide sugli stipendi di migliaia di colleghi. Ci sembra quanto meno strano e ci stupisce il fatto che vertici politici, militari e non solo, sempre pronti e tempestivi a propagandare tabelle, importi e decorrenze relative ad un nuovo provvedimento di concertazione, ad una legge che incide sul “benessere” del militare, a far recapitare fino all’ultimo soldato comunicazioni su orari di audizioni delle varie autorità, si siano “dimenticati” di fornire con largo anticipo informazioni di dettaglio con esempi, percentuali, proiezioni, vantaggi e svantaggi su una questione di così grande interesse soprattutto se ritenuta di assoluto vantaggio, al punto da essere considerata da alcuni una “pietra miliare” a favore della categoria dei Graduati!

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Fatta questa doverosa premessa, alla luce delle domande ricevute, delle dichiarazioni riportate sui vari social, molte delle quali erroneamente attribuite alla scrivente, ci sembra corretto riportare di seguito alcune affermazioni e i dovuti chiarimenti, anche per meglio comprendere il perché della posizione assunta da questa organizzazione sindacale (O.S.):

  1. LA CASSA NON È DEDUCIBILE DAL REDDITO. Nessuno ha affermato che non esiste la deducibilità; l’importo versato mensilmente viene infatti scalato dal reddito lordo percepito su cui vengono calcolate le ritenute previdenziali e assistenziali e successivamente l’Irpef. Ci saremmo meravigliati del contrario, cioè pagare anche le tasse su una somma calcolata e decurtata dallo stipendio lordo spettante. La deducibilità, soprattutto per chi riveste un grado apicale o quasi, riteniamo sia veramente l’unico tangibile vantaggio, anche se “dedotto” alla fonte e non mediante la dichiarazione dei redditi (che ha il beneficio “psicologico” di vedere la somma reale accreditata sul proprio conto corrente).
  2. LA CASSA NON PORTA A NESSUN BENEFICIO, AL PUNTO DA POTER ESSERE CONSIDERATA UN “FURTO”. Anche questa affermazione, mai esternata da questa O.S., merita qualche elemento di dettaglio. Il concetto posto a base delle varie Casse di Previdenza, che si ricorda essere nate quasi un secolo fa, era in primis quello di integrare la “buonuscita” maturata con una somma aggiuntiva, la cui contropartita era una trattenuta percentuale applicata sullo stipendio mensile spettante in base al grado rivestito, da versare a decorrere dal transito in servizio permanente fino all’atto del congedo. Sull’ultimo grado rivestito veniva poi calcolata la medesima percentuale da moltiplicare per gli anni di servizio prestato al fine di ottenere il capitale maturato. Tale meccanismo diciamo “retributivo”, tutt’oggi vigente è, come più volte affermato, di indiscusso vantaggio per chi ha una progressione di carriera consistente; un giovane Ufficiale che ha cominciato a pagare con il grado di S. Ten. e viene posto in congedo da Colonnello o Generale ha visto sicuramente, nella sua carriera raddoppiare ed oltre il proprio stipendio, pertanto, oltre al beneficio della deducibilità, anche la forbice tra importo versato e spettante ha avuto una crescita esponenziale; valutazione analoga, seppur in misura sensibilmente ridotta, per la categoria dei Sottufficiali: al riguardo vale la pena ricordare che un Luogotenente “vecchio iter” ha cominciato i versamenti con lo stipendio previsto per il Serg./S.M. quindi con un rapporto a termine del servizio sicuramente favorevole.
    Completamente diversa la valutazione per la categoria dei Graduati, dove l’incremento stipendiale netto mensile a seguito di progressione di carriera è minima; senz’altro nulla o quasi per chi è stato oggi obbligato al versamento della trattenuta e, avendo una certa anzianità, già riveste la qualifica apicale di “Graduato Aiutante” o “Graduato Capo”.
    Per completezza, vale la pena rammentare che la previsione originaria della norma statuiva anche la possibilità per tutti di ricevere prestiti “agevolati” e, per i soli Ufficiali, un assegno speciale annuo dopo il collocamento in quiescenza (una sorta di mini tredicesima), tutti benefici oggi non più riconosciuti.
  3. PER UN GRADUATO AIUTANTE CI SARA’ COMUNQUE UN SICURO BENEFICIO A SEGUITO DEGLI INCREMENTI STIPENDIALI CHE SARANNO PREVISTI CON I PROSSIMI PROVVEDIMENTI DI CONCERTAZIONE. Ci dispiace deludere gli interessati, ma i provvedimenti di concertazione con cadenza triennale, a meno di provvedimenti ad hoc, sono lo strumento necessario per adeguare le retribuzioni alle variazioni del costo della vita, pertanto, non portano un concreto beneficio inteso come incremento reale del capitale maturato, se non il controbilanciare l’erosione inflattiva.
  4. IL SINDACATO PRENDE UNA PARTE DEI SOLDI DESTINATI AL RICORSO. Su questo aspetto vogliamo essere molto chiari e trasparenti. Neanche un centesimo viene versato nelle casse di questa Associazione (oltre ad essere vietato per espressa previsione normativa), la somma versata dal ricorrente viene interamente corrisposta allo Studio legale convenzionato, su un apposito conto dedicato e a ciascuno restituita qualora non venga raggiunto il numero minimo previsto. Vale la pena ricordare che lo Studio è uno tra i più quotati in ambito nazionale con competenze di eccellenza nel campo del diritto civile e amministrativo ed il prezzo del ricorso, riservato agli iscritti, copre ogni grado di giudizio.
  5. ANCHE SE LA CASSA È STATA IMPOSTA ED È OBBLIGATORIO IL SUO PAGAMENTO, NON ESISTONO COMUNQUE AL MOMENTO ALTERNATIVE VALIDE.
    Questa è una delle affermazioni che, più di altre, non condividiamo. In primis proprio perché non è stata data la possibilità di scelta; si sarebbe potuto optare al massimo per iscrivere d’ufficio il personale Graduato appena transitato in servizio permanente e quindi con un profilo di carriera aperto e tutta la vita lavorativa davanti, lasciando la possibilità di scelta a quello in ruolo che ha già maturato una discreta anzianità alle spalle, consentendo loro di scegliere se e come investire meglio i propri soldi.
    In subordine, ci preme evidenziare quale possibile alternativa al sistema delle Casse, quello della previdenza complementare. Se è vero che ad oggi, a distanza di quasi trenta anni, il famoso secondo pilastro del sistema previdenziale italiano, cioè quello basato su fondi pensione di categoria, nei quali anche il datore di lavoro contribuisce con una quota aggiuntiva, non è ancora (vergognosamente) decollato (vedasi, tra gli altri, il nostro comunicato del gennaio 2021 al link SIAMO Esercito: cassa e previdenza complementare), è pur vero che esiste la possibilità per tutti di aderire alla previdenza integrativa mediante forme di risparmio individuali. Non volendo in alcun modo pubblicizzare una specifica forma di investimento, ci sembra doveroso riportare almeno i vantaggi che esse portano anche confrontandole con la Cassa di Previdenza. Nello specifico un fondo pensione consente:
  • la deducibilità delle somme versate fino a 5.164,57 (restituzione IRPEF ad aliquota massima sull’importo versato con la propria dichiarazione dei redditi, alla stregua di quanto avviene mensilmente con il contributo alla cassa di previdenza);
  • la tassazione degli interessi maturati annualmente con aliquota del 20% in luogo di quella ordinaria del 26%;
  • possibilità all’atto della maturazione del beneficio di optare tra rendita o rendita e capitale o, se rendita di modesta entità, per l’intero capitale (possibilità preclusa nel sistema delle casse di previdenza);
  • ridurre o aumentare il versamento annuo a proprio piacimento in base alle disponibilità economiche (possibilità preclusa nel sistema delle casse di previdenza);
  • facoltà di richiedere anticipi sulle somme maturate. In qualsiasi momento, fino al 75% del capitale maturato, per la copertura di proprie spese sanitarie o riguardanti il coniuge o i figli (con applicazione aliquota max 15%), dopo 8 anni dall’iscrizione al fondo pensione fino al 75% del capitale maturato per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa propria o dei figli (con applicazione aliquota max 23%), sempre dopo 8 anni dall’iscrizione fino al 30% del capitale maturato per ulteriori esigenze o spese da non giustificare, con applicazione aliquota max 23% (possibilità preclusa nel sistema delle casse di previdenza);
  • tassazione del capitale finale o della rendita con una aliquota del 15% che si riduce con il numero di anni di adesione (dopo i 15) fino ad arrivare al 9%. Se la quota versata è invece superiore ai 5.164,57 l’eccedenza non è tassata (il capitale maturato nel sistema delle casse è vero che non è soggetto a tassazione ma di contro non beneficia della rivalutazione dello stesso alla luce degli interessi ottenuti con gli investimenti fatti dagli operatori professionali sul mercato finanziario);
  • possibilità per un genitore di aprire una posizione previdenziale a favore di un figlio o comunque una persona fiscalmente a carico (possibilità preclusa nel sistema delle casse di previdenza).

La nostra non è certamente una crociata a favore della previdenza complementare a discapito della Cassa di Previdenza, ma è semplicemente la consapevolezza e la volontà di far capire a tutti che:

  • i vantaggi così tanto pubblicizzati da molti non sono poi così unici ed esclusivi;
  • che forme di investimento alternative esistono e che il reale vantaggio ad appannaggio di alcuni, si traduce nel contentino riservato ad altri;
  • la tutela del personale è anche condivisione delle scelte, è la libertà di poter disporre liberamente dei propri soldi scegliendo come investirli al meglio, per sé e i propri cari…

E allora perché non offrire la possibilità, a chi vorrà dare o ha già dato fiducia a questa Organizzazione Sindacale, dopo aver fatto le opportune valutazioni, in base alla propria situazione professionale, personale ed economica, di poter aderire ad un ricorso, dal costo veramente poco più che simbolico, che serva a garantire tali libertà e consentire agli interessati di fare scelte consapevoli e non imposte!

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